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Riorganizzazione aziendale mediante conferimento ed imposta sulle transazioni finanziarie

27 Maggio 2021

Con Risposta n. 377 del 27 maggio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla possibile esclusione dall’applicazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie di un’operazione di conferimento di azioni ex articolo 177, comma 2-bis, TUIR, effettuata nell’ambito di un’operazione di riorganizzazione aziendale.

Sul punto rileva in particolare l’articolo 15 lettere h) del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, il quale esclude dall’ambito di applicazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie le operazioni di trasferimento di proprietà degli strumenti o il mutamento della titolarità dei contratti e dei valori mobiliari derivanti da operazioni di ristrutturazione di cui all’articolo 4 della Direttiva 2008/7/CE.

Al fine di definire l’inapplicabilità dell’imposta sulle transazioni finanziarie occorre, quindi, verificare se l’operazione di conferimento rientra nel campo di applicazione del suddetto articolo 4 della Direttiva e, di conseguenza, nel campo di applicazione dell’art. 15, primo comma, lettera h) del Decreto.

Tale disposizione prevede, tra l’altro, che le quote sociali conferite debbano rappresentare “la maggioranza dei diritti di voto di un’altra società di capitali”.

L’oggetto dell’operazione di conferimento, quindi, deve essere un insieme di quote o azioni che consentano alla società avente causa di acquisire (o integrare) il controllo sulla società. Ciò a prescindere dalla qualifica soggettiva del soggetto dante causa.

Tale requisito legislativo non risulta soddisfatto laddove, come nel caso analizzato dall’Agenzia, la società conferitaria acquisisca “solo” il 25% del capitale sociale, ovvero una quota di partecipazione che non consente di farle conseguire “la maggioranza dei diritti di voto di un’altra società di capitali” così come richiesto dalla citata lettera b) dell’articolo 4, comma 1, della Direttiva.

In tale ipotesi, quindi, l’operazione di conferimento, non rientrando nell’ambito applicativo del citato art. 15, primo comma, lettera h), sconta l’ordinaria imposizione dell’imposta sulle transazioni finanziarie.

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