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IVA

Rinuncia al rimborso IVA: chiarimenti Agenzia delle Entrate

23 Febbraio 2023
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n.217/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla rinuncia al rimborso IVA finalizzata all’ottenimento dell’esonero dalla presentazione della garanzia bancaria.

Nel caso in questione, l’Agenzia delle Entrate fa notare che le problematiche sollevate sono state già affrontate in precedenti documenti di prassi. Dai suddetti documenti è stato chiarito quanto segue:

  • La manifestazione di volontà alla base della richiesta di rimborso IVA è revocabile, con rinuncia alla stessa.
  • La richiesta formulata può essere modificata nei limiti emendativi delle dichiarazioni annuali e con esclusione di eventuali duplicazioni, da rimborso a riporto/utilizzo dell’eccedenza detraibile in compensazione.
  • È possibile apporre il visto di conformità, prima omesso, dell’articolo 10, comma 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, entro il 30 aprile di ogni anno o entro il diverso termine di scadenza di invio della dichiarazione IVA annuale per integrare/modificare elementi che non incidono sulla destinazione e/o ammontare del credito infrannuale, sempre che l’eccedenza IVA non sia già stata rimborsata o compensata.
  • La risoluzione n. 82/E del 2018 fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di rettificare l’originaria richiesta di rimborso del credito IVA, optando invece per la compensazione.
  • La nuova disciplina della dichiarazione integrativa ai fini IVA, modellata e coincidente con quella propria delle imposte sui redditi e dell’IRAP, equipara i termini entro i quali è possibile presentare la dichiarazione integrativa, a prescindere dalla circostanza che gli errori e le omissioni da emendare siano a favore dell’Amministrazione finanziaria o del contribuente.

In base a quanto sopra, la soluzione ipotizzata dall’istante in via principale, ovvero quella di ottenere il rimborso, va negata perché il rimborso è già in fase di esecuzione.

Tuttavia, può essere condivisa la soluzione proposta in via alternativa e subordinata alla precedente, ovvero quella di inserire il credito nella dichiarazione IVA 2023 (periodo d’imposta 2022) al rigo VL26 “Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell’ufficio”, previo invio di una comunicazione formale di rinuncia al rimborso e ottenuto il diniego dell’Ufficio. In tal modo, il contribuente può salvaguardare il proprio credito.

La soluzione proposta risulta conforme alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione IVA e ai principi che regolano l’ordinamento.

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