Il Consiglio dei Ministri, ha approvato il 26 febbraio 2026, in esame preliminare, il decreto legislativo che, in attuazione della delega di cui all’art. 19 bis L. 21/2024 (c.d. Legge capitali), introduce norme per la riforma organica e il riordino delle sanzioni e delle procedure sanzionatorie del TUF.
Il decreto interviene:
- sull’entità delle sanzioni, rimodulando i limiti edittali per enti e persone fisiche che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, al fine di garantire una maggiore aderenza alla gravità delle violazioni, relativamente:
- all‘inosservanza degli obblighi di trasparenza
- alla corretta prestazione dei servizi di investimento
- alle comunicazioni prescritte per le società quotate
- agli obblighi in materia di intermediazione
- sull’applicazione concordata della sanzione (settlement), introducendo la facoltà per i soggetti destinatari di una contestazione di proporre all’Autorità di vigilanza un accordo per definire il procedimento, al fine di ottenere una riduzione della sanzione pecuniaria pari a un terzo, a fronte dell’impegno del soggetto a rimuovere le conseguenze della violazione e a indennizzare gli investitori
- sulla flessibilità delle sanzioni interdittive: si introduce una maggiore discrezionalità per le Autorità nell’applicazione delle sanzioni interdittive (ad esempio la sospensione dall’esercizio di funzioni), che potranno essere modulate o omesse in base alle specificità del caso concreto, evitando automatismi sanzionatori eccessivi
- sui criteri di rilevanza dell’illecito, attribuendo a Consob e Banca d’Italia la facoltà di non avviare il procedimento sanzionatorio per condotte che non abbiano inciso sulla trasparenza del mercato o arrecato danno agli investitori: in tali casi, le Autorità possono procedere con una comunicazione di richiamo, favorendo un approccio basato sulla reale offensività della condotta
- sulla revisione del procedimento sanzionatorio, introducendo una disciplina ad applicazione generalizzata a tutte le sanzioni del TUF, nel rispetto dei principi del contraddittorio, della piena conoscenza degli atti istruttori, della distinzione tra funzioni istruttorie e decisorie, della celerità e certezza dei termini
- sulla confisca del profitto, che viene circoscritta al solo profitto effettivamente derivato dalla violazione, eliminando il riferimento al “prodotto” in coerenza con i rilievi della giurisprudenza costituzionale: viene introdotta la facoltà per Consob di disporre la confisca tramite ingiunzione di pagamento ed è prevista la possibilità di confisca per equivalente su beni di valore corrispondente al profitto qualora il destinatario non possieda somme liquide sufficienti
- sulla collaborazione tra Banca d’Italia e Consob per assicurare l’unitarietà dell’azione di vigilanza e l’efficacia delle procedure
- sulla tutela delle segnalazioni (whistleblowing), confermando le tutele per i soggetti che segnalano violazioni all’interno degli enti, garantendo la riservatezza dell’identità e la protezione contro possibili misure ritorsive.

