Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 253 del 30 ottobre 2025 il testo di legge costituzionale, approvato ieri dal Senato, recante le norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare (c.d. riforma della giustizia), che modifica il titolo II e IV della Parte II della Costituzione.
Il testo di legge sulla riforma della giustizia è stato approvato in seconda votazione, a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera; pertanto, entrerà definitivamente in vigore dopo l’eventuale conferma del testo così come pubblicato, in esito al referendum confermativo.
Le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare, in base all’art. 8, verranno adeguate alle disposizioni della legge costituzionale entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.
In estrema sintesi, il testo sulla riforma della giustizia reca le seguenti modifiche alla Costituzione (in grassetto le modifiche):
- art. 87, c. 10 Cost.: [il Presidente della Repubblica] Presiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente
- art. 102, c. 1 Cost.: la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti.
- art. 105, Cost. (integralmente sostituito):
Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.
La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all’Alta Corte disciplinare.
L’Alta Corte è composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.
L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni. L’incarico non può essere rinnovato.
L’ufficio di giudice dell’Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.
Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.
La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio.
- art. 106, c. 3, Cost.: Su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
- art. 110, c. 1, Cost.: Ferme le competenze del Consigliodi ciascun Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

 
							