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Flash News

Ricorso in Cassazione: nuove regole di redazione post riforma Cartabia

3 Marzo 2023
Di cosa si parla in questo articolo

La Corte Suprema di Cassazione, la Procura Generale della Corte di Cassazione, l’Avvocatura Generale dello Stato e il Consiglio Nazionale Forense hanno sottoscritto un nuovo “Protocollo d’intesa sul processo civile in Cassazione“, fornendo indicazioni sulle regole di redazione e sul nuovo schema di ricorso in Cassazione.

Questo è stato necessario a seguito della riforma del processo civile in cassazione introdotta dal decreto legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022, che ha ampliato e rafforzato il processo civile telematico e ha posto l’enfasi sui principi di chiarezza e sinteticità degli atti e di collaborazione tra le parti e il giudice.

Di conseguenza, è stato necessario aggiornare e ricalibrare i precedenti protocolli d’intesa per garantire che fossero allineati con le nuove normative. Questi protocolli non sono più validi.

Il nuovo protocollo ha lo scopo di costituire una prassi organizzativa condivisa e un’interpretazione condivisa delle modifiche normative, al fine di individuare regole di redazione condivise per il ricorso in Cassazione.

Nuovo schema di ricorso e regole di redazione

In considerazione della codificazione del principio di chiarezza e sintesi degli atti e provvedimenti, di cui al novellato art. 121 c.p.c., si rende necessario ribadire le regole redazionali già convenute nel protocollo siglato nel 2015, con le attualizzazioni imposte dalla obbligatorietà del processo civile telematico e l’adozione di un modulo redazionale del ricorso in Cassazione, che ne definisca l’estensione e ne agevoli la comprensione, senza che l’eventuale mancato rispetto della regola sui limiti dimensionali comporti un’automatica sanzione di tipo processuale.

Il ricorso in Cassazione dovrà essere redatto secondo lo schema strutturato, approvato e pubblicato sul p.s.t. (portale servizi telematici), inserendo, in particolare, le seguenti indicazioni:

Parte ricorrente

  • Cognome e nome – denominazione sociale – data e luogo di nascita – legale rappresentante – luogo di residenza – sede sociale – codice fiscale
  • dati del difensore (cognome e nome, codice fiscale)
  • dati del domiciliatario (cognome e nome, codice fiscale) – eventuale –

Parte intimata

Gli stessi dati indicati per la parte ricorrente (se noti alla medesima parte ricorrente ).

Sentenza impugnata

Estremi del provvedimento impugnato (Autorità giudiziaria che lo ha emesso, codice ufficio, Sezione, numero del provvedimento, data della decisione, data della pubblicazione, data della notifica se notificato).

Codice materia

Codice materia correlato al codice-oggetto del giudizio di merito (ad eccezione del giudizio tributario), secondo le disposizioni riportate sul sito della Corte di cassazione ed allegate al presente protocollo (v., All. n. I), al fine della corretta assegnazione del ricorso alla Sezione tabellarmente competente.

Valore della controversia

Specificazione del valore della controversia ai fini della determinazione del contributo unificato.

Parole chiave

Massimo 10 ( dieci) parole, che descrivano sinteticamente la materia oggetto del giudizio.

Sintesi dei motivi

Sintesi dei motivi del ricorso (in non più di alcune righe per ciascuno di essi e contrassegnandoli numericamente), mediante la specifica indicazione, per ciascun motivo, delle norme di legge che la parte ricorrente ritenga siano state violate dal provvedimento impugnato e delle questioni trattate.

Nella sintesi dovrà essere indicato per ciascun motivo anche il numero della pagina ove inizia lo svolgimento delle relative argomentazioni a sostegno nel prosieguo del ricorso, eventualmente inserendo il link di invio diretto alla pagina di riferimento.

Svolgimento del processo

Esposizione, di regola, in massimo 5 pagine, del fatto processuale in modo funzionale alla chiara percepibilità delle ragioni poste a fondamento delle censure sviluppate nella parte motiva.

Motivi di impugnazione

Argomenti a sostegno delle censure già sinteticamente indicate nella parte denominata “sintesi dei motivi”.

L’esposizione deve rispondere al criterio di specificità e di concentrazione dei motivi e deve essere contenuta, di regola, nel limite massimo di 30 pagine.

Per ciascuno dei motivi devono essere indicati gli atti processuali, i documenti, i contratti o gli accordi collettivi sui quali il motivo si fonda, illustrandone il contenuto rilevante (eventualmente inserendo apposito link).

Conclusioni

Provvedimento richiesto (ad esempio: cassazione con rinvio, cassazione senza rinvio con decisione di merito, ecc.).

Documenti da depositare ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

Atti e/o documenti espressamente indicati in relazione a ciascun motivo, elencati secondo un ordine numerico progressivo.

I relativi file vanno denominati utilizzando la stessa nomenclatura e numerazione utilizzate nell’elenco.

Caratteri

Per facilitare la lettura, si raccomanda di utilizzare caratteri di tipo corrente e di dimensioni di almeno 12 pt nel testo, con interlinea 1,5 e margini orizzontali e verticali di almeno cm. 2,5.

Regole di redazione dei controricorsi e ricorsi incidentali

Tutte le indicazioni relative al ricorso, comprese quelle sulle misure dimensionali e i caratteri, si estendono, per quanto compatibili, ai controricorsi.

In particolare, per quanto attiene alla sintesi dei motivi, sarà opportuna una sintesi degli argomenti difensivi correlati ai singoli motivi di ricorso (“contromotivi”).

Analogamente, sarà opportuno indicare, in relazione a ciascun motivo del ricorso avversario, gli eventuali atti, documenti o contratti collettivi su cui si fonda la difesa.

Qualora il controricorso contenga anche un ricorso incidentale, si applicano integralmente le previsioni dettate per i ricorsi.

Memorie illustrative

Le memorie non devono superare, di regola, le 15 pagine, con l’osservanza delle raccomandazioni sull’uso dei caratteri previsti per i ricorsi

Chiarimenti sulla presentazione del ricorso in Cassazione

Il mancato rispetto dei limiti dimensionali e delle ulteriori indicazioni sin qui previste non comporta l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso (e degli altri atti difensivi or ora citati), salvo che ciò non sia espressamente previsto dalla legge.

Nel caso che per la loro particolare complessità le questioni da trattare non appaiano ragionevolmente comprimibili negli spazi dimensionali indicati, dovranno essere esposte specificamente, nell’ambito del medesimo ricorso (o atto difensivo), le ragioni per le quali sia risultato necessario scrivere di più. La presentazione di un ricorso incidentale, nel contesto del controricorso, costituisce di per sé ragione giustificatrice di un ragionevole superamento dei limiti dimensionali fissati.

L’eventuale riscontrata e motivata infondatezza delle motivazioni addotte per il superamento dei limiti dimensionali indicati, pur non comportando inammissibilità del ricorso (o atto difensivo), può essere valutata ai fini della liquidazione delle spese.

Dai limiti dimensionali sono esclusi: a) l’intestazione; b) l’indicazione delle parti processuali, del provvedimento impugnato, dell’oggetto del giudizio, del valore della controversia, della sintesi dei motivi e delle conclusioni; c) l’elenco degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali si fonda il ricorso; d) la procura in calce; e) la relazione di notificazione.

L’uso di particolari tecniche di redazione degli atti (in particolare, quando consentano la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto), tali da agevolarne la consultazione e la fruizione al magistrato e alle altre parti del processo, comporta l‘aumento del compenso professionale, ai sensi dell’art. 4, comma I-bis, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.

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