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Flash News

Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni straniere civili e commerciali

Pubblicata in GU UE la Convenzione internazionale

14 Luglio 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 14 luglio 2022, la Convenzione sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale.

In particolare, ai sensi della Convenzione in oggetto, una decisione adottata da un giudice di uno Stato contraente sarà riconosciuta ed eseguita in un altro Stato contraente, salvi i motivi contemplati dalla presente convenzione.

La decisione non può essere riesaminata nel merito, ma può essere previsto un esame in ragione di quanto necessario per l’applicazione della presente convenzione.

La decisione è riconosciuta solo se produce effetti nello Stato di origine ed è eseguita solo se ha efficacia esecutiva nello Stato di origine.

Il riconoscimento e l’esecuzione possono essere differiti o negati se la decisione è stata impugnata nello Stato di origine o se il termine per l’impugnazione ordinaria non è ancora scaduto.

In particolare, il riconoscimento o l’esecuzione possono essere negati se:

  • l’atto introduttivo del procedimento o un atto equivalente contenente gli elementi essenziali della domanda:
    1. non è stato notificato al convenuto in tempo utile e in modo tale da permettergli di presentare le proprie difese;
    2. è stato notificato al convenuto nello Stato richiesto in modo incompatibile con i principi fondamentali di quello Stato in materia di notificazione degli atti;
  • la decisione è il risultato di una frode;
  • il riconoscimento o l’esecuzione sono manifestamente incompatibili con l’ordine pubblico dello Stato richiesto
  • il procedimento dinanzi al giudice di origine sia contrario a un accordo, o a una clausola di un atto costitutivo di un trust, secondo cui la controversia in questione doveva essere decisa da un giudice di uno Stato diverso da quello di origine;
  • la decisione è in contrasto con una decisione resa da un giudice dello Stato richiesto in una controversia tra le stesse parti;
  • la decisione sia in contrasto con una decisione precedente resa da un giudice di un altro Stato in una controversia tra le stesse parti avente lo stesso oggetto, purché la decisione precedente soddisfi i requisiti di riconoscimento prescritti dallo Stato richiesto.

 

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