Nell’ambito dell’azione di revocatoria fallimentare — di cui all’art. 67 della vecchia legge fallimentare, ed oggi collocata nell’art. 166, al comma 2 del CCII — il tema del c.d. “periodo sospetto” continua a rappresentare uno degli snodi applicativi più rilevanti per gli operatori bancari.
La corretta individuazione della finestra temporale rilevante ai fini dell’esperibilità dell’azione revocatoria assume, infatti, un impatto diretto sulla stabilità delle operazioni di rientro, delle garanzie acquisite e dei pagamenti ricevuti nella fase antecedente l’apertura della procedura concorsuale.
Il tema dell’attenzione delle operazioni poste in essere dalla banca nel c.d. “periodo sospetto” verrà approfondito nel corso della prima relazione del webinar organizzato dalla nostra rivista per il giorno 25 giugno 2026 “Revocatoria fallimentare: novità per le banche – Gli atti revocabili alla luce della giurisprudenza più recente“.
Come noto, la disciplina tradizionale dell’art. 67 L.F. distingueva differenti categorie di atti, prevedendo termini di sospetto variabili (sei mesi o un anno) decorrenti dalla dichiarazione di fallimento.
In termini sostanziali, il “periodo sospetto” individua l’arco temporale nel quale determinati atti dispositivi compiuti dal debitore, pur formalmente validi, possono essere assoggettati a revocatoria ove ritenuti lesivi della par condicio creditorum e connotati dalla conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo.
Per gli intermediari creditizi, il punto di maggiore attenzione continua a riguardare i pagamenti ricevuti su esposizioni deteriorate, le concessioni di garanzie per debiti pregressi, nonché le operazioni di ristrutturazione effettuate in prossimità della crisi: in tali ipotesi, la verifica circa la collocazione temporale dell’atto rispetto all’apertura della procedura costituisce il primo filtro di rischio contenzioso.
Sotto il profilo probatorio, permane centrale il tema della scientia decoctionis.
La giurisprudenza ha progressivamente valorizzato una pluralità di indici sintomatici — come sconfinamenti reiterati, protesti, revoche di affidamenti, tensioni di liquidità, classificazioni a sofferenza o UTP, reiterate richieste di moratoria — ritenendo che la conoscibilità dello stato di insolvenza possa essere desunta anche in via presuntiva, specie nei confronti di operatori professionali qualificati quali le banche.
Ne deriva la necessità, per gli istituti finanziari, di presidiare accuratamente i processi di monitoraggio e documentazione delle posizioni deteriorate, anche in funzione difensiva.
In questo contesto si inserisce il tema della consecuzione tra procedure concorsuali (ad esempio tra concordato preventivo e liquidazione giudiziale), che possano rappresentare momenti successivi della medesima crisi d’impresa.
La questione assume rilevanza decisiva ai fini della determinazione del dies a quo del periodo sospetto: in presenza di consecuzione, infatti, il termine non viene fatto decorrere dall’apertura della procedura liquidatoria finale, ma retroagisce alla data della prima procedura concorsuale che abbia manifestato l’insolvenza dell’impresa. Tale principio si trova ora esplicitato nell‘art. 170 del CCII.
Conseguentemente, operazioni che, considerate isolatamente rispetto alla data di apertura della liquidazione giudiziale, apparirebbero estranee al periodo sospetto, possono invece rientrarvi per effetto della continuità procedurale: per banche e intermediari ciò comporta un ampliamento significativo dell’area di esposizione alla revocatoria.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la consecuzione richiede un collegamento causale e cronologico tra le procedure, caratterizzato dalla sostanziale identità della situazione di crisi o insolvenza sottostante (cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 82/2026): non è, dunque, sufficiente una mera successione temporale; occorre che la seconda procedura rappresenti l’evoluzione della medesima situazione patologica già emersa nella prima.
Dal punto di vista operativo, ciò impone particolare cautela nelle fasi di interlocuzione con imprese già ammesse a strumenti di regolazione della crisi: pagamenti ricevuti, consolidamenti di esposizioni, acquisizioni di pegni o ipoteche intervenuti durante procedure “conservative” potrebbero essere successivamente scrutinati alla luce della retrodatazione derivante dalla consecuzione.
Ne consegue l’esigenza di una valutazione integrata tra funzioni credito e legal, finalizzata non soltanto alla gestione del rischio di default della controparte, ma anche alla prevenzione del rischio revocatorio: in tale prospettiva, assumono crescente importanza la tracciabilità delle trattative, la motivazione economica delle operazioni poste in essere e la riconducibilità delle stesse agli strumenti protettivi o esentativi previsti dal Codice della Crisi e dell’insolvenza.
