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Revisori legali: istruzioni RGS sulla comunicazione del domicilio digitale

4 Dicembre 2020
Di cosa si parla in questo articolo
RGS

Con Circolare del 3 dicembre 2020, n. 23, la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito istruzioni in merito all’obbligo della comunicazione del domicilio digitale da parte dei soggetti iscritti al Registro dei revisori legali e all’inserimento dei soggetti medesimi nel pubblico elenco denominato “Indice nazionale dei domicili digitali (INI – PEC) delle imprese e dei professionisti”.

I professionisti interessati, qualora non avessero ancora provveduto, sono tenuti ad inserire, ovvero ad aggiornare, i propri indirizzi PEC nell’elenco sopracitato entro la data del 30 dicembre 2020.

Si rammenta che la mancata comunicazione della PEC ora “domicilio digitale” può dar luogo all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 24, comma 1 del D.lgs. 39/2010 e, nel caso dell’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, questa verrà stabilita, ai sensi del comma 2, lettera b) del medesimo articolo, nella misura da cinquanta euro a duemilacinquecento euro.

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