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Retail Investment Strategy: le preoccupazioni di EIOPA e ESMA

15 Novembre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

EIOPA ed ESMA hanno pubblicato la lettera, indirizzata alla Commissione europea, sulle proposte in discussione in parlamento e Consiglio UE relativamente alla strategia di investimento al dettaglio (anche nota come RIS – Retail Investment Strategy).

Nella lettera, in particolare, le due Autorità esprimono preoccupazione sulle incoerenze che presenta l’attuale proposta normativa, come modificata dai co-legislatori, attualmente in discussione fra i co-legislatori.

Le Autorità notano che le conclusioni del Consiglio UE sull’Unione dei mercati dei capitali hanno esortato la Commissione e il Consiglio a progettare e implementare “un prodotto di investimento/risparmio transfrontaliero semplice ed efficace per gli investitori al dettaglio” e a sviluppare “prodotti pensionistici e di risparmio a lungo termine“; raccomandazioni in tal senso sono state formulate anche dalle autorità di regolamentazione e di vigilanza europee dei titoli nel Position Paper ESMA su “Costruire mercati dei capitali più efficaci e attraenti nell’UE“, e nello “Staff Paper sul futuro prodotto pensionistico paneuropeo (PEPP)” di EIOPA.

Preliminarmente, pertanto, le Autorità suggeriscono alla Commissione europea di considerare di integrare il testo RIS con proposte che riflettano tali idee, al fine di impedire molteplici revisioni del quadro di investimento al dettaglio in un breve lasso di tempo, che si tradurrebbero in sforzi e costi di attuazione aumentati.

Le Autorità condividono poi osservazioni sugli emendamenti al testo delle Retail Investment Strategy (RIS) proposti dal Parlamento europeo e dal Consiglio nelle rispettive posizioni.

Le Autorità sostengono la proposta del Parlamento europeo di introdurre lo strumento di confronto online per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preconfezionati (PRIIP), come mezzo per fornire una fonte imparziale di informazioni su tutte le caratteristiche rilevanti del prodotto, tra cui performance, garanzie, costi e commissioni addebitate in ogni fase del processo di investimento.

ESMA ed EIOPA desiderano inoltre esprimere il loro continuo supporto, in ambito Retail Investment Strategy, alla proposta della Commissione che definisce il quadro del rapporto qualità-prezzo, che prevede la creazione di parametri di riferimento europei come strumento che contribuisca all’obiettività del processo di determinazione del prezzo dei prodotti e aiuti i supervisori a impedire che i prodotti che non offrono un rapporto qualità-prezzo, vengano commercializzati agli investitori al dettaglio.

Tuttavia, sono preoccupate che l’efficacia di questa proposta verrebbe significativamente compromessa dagli ulteriori livelli di complessità introdotti dai co-legislatori, come:

  • benchmark nazionali
  • analisi di peer grouping delle aziende con il peer group definito dalle aziende e/o con l’aiuto di un nuovo database ESMA ed EIOPA
  • la natura modificata dei benchmark, intesa a servire al solo scopo di identificare i valori anomali nel mercato, senza specificare a sufficienza i poteri di vigilanza in questo contesto.

Il rapporto costi-benefici complessivo della proposta non sarebbe infatti più semplice se tali modifiche venissero adottate nel testo di compromesso finale.

Sul lato assicurativo, EIOPA ha già adottato e pubblicato una metodologia per definire i benchmark, al solo scopo di identificare i valori anomali: pertanto, le modifiche previste non costituirebbero un cambiamento di politica significativo in questo settore.

Della metodologia EIOPA se ne discuterà ampiamente nel corso del prossimo webinar organizzato dalla nostra rivista il prossimo 16 gennaio 2025, Value for money: nuova metodologia EIOPA dei benchmark, nel corso del quale si approfondiranno gli elementi rilevanti e le tre fasi di processo previste, nonché le problematicità che una simile metodologia di valutazione unitaria può comportare, stante anche le diversità, non solo quantitative, che caratterizzano i diversi prodotti e i diversi sistemi di distribuzione.

Le Autorità temono che, in concomitanza con le limitate modifiche proposte al regime di incentivi e le estensioni suggerite per le revisioni dei vari aspetti del quadro, i consumatori siano destinati ad attendere diversi anni per cambiamenti evidenti nella loro esperienza di investimento.

Dietro l’idea dei benchmark europei, c’è la convinzione delle Autorità che i consumatori in tutta Europa pagheranno, in generale, prezzi simili per prodotti che offrono rendimenti e servizi simili, ed è per questo che è importante creare benchmark per prodotti comparabili: non credono affatto, invece, che l’introduzione di benchmark nazionali costituirebbe una soluzione efficiente allineata ai principi del mercato unico e pertanto suggeriscono di riconsiderare gli emendamenti presentati dal Parlamento europeo in questo contesto.

Per converso, la posizione del Consiglio prevede alcune garanzie sui benchmark nazionali, consentite solo ai sensi dell’IDD, che portano così a una disparità di trattamento dei diversi investimenti al dettaglio, che non specifica a sufficienza i poteri di vigilanza nei casi in cui le metodologie per i benchmark nazionali non siano né giustificate né comparabili: le Autorità mettono in guardia contro la creazione di un sistema duale, in base al quale i requisiti di raggruppamento tra pari delle aziende coesisterebbero con i benchmark di vigilanza europei.

ESMA ed EIOPA si aspettano che tali proposte si traducano in un esercizio duplicato che aumenterà i costi per tutte le parti: supervisori, produttori di prodotti e distributori; tale preoccupazione è ulteriormente aggravata dal fatto che è prevista solo una possibilità di rettifica limitata (“ultima istanza” come da posizione del PE) o nessuna possibilità di rettifica (come da posizione del Consiglio) per i supervisori, il che limiterebbe seriamente le possibilità di intervenire laddove si scoprisse che i prodotti non offrono un buon rapporto qualità-prezzo.

In base alla posizione del Consiglio, ci si aspetterebbe inoltre che ESMA ed EIOPA creassero un database non pubblico ai fini dell’esercizio di peer grouping: tale istituzione, come strumento solo per un certo gruppo di partecipanti al mercato, non costituirebbe un uso efficiente delle risorse di ESMA ed EIOPA, e molte questioni pratiche sollevate da questa proposta richiedono ancora risposte, tra cui quale tipo di dati e prodotti potrebbero essere considerati utili e significativi per i consumatori e come progettare correttamente tale strumento.

Inoltre, sottolineano l’importanza di garantire un quadro di vigilanza adeguato ed efficiente sulla Retail Investment Strategy, che consenta una supervisione tempestiva ed efficace delle attività transfrontaliere.

Le Autorità sono preoccupate per i potenziali ostacoli aggiuntivi introdotti nella posizione del Consiglio, in base ai quali sarebbe necessaria la richiesta di almeno due Stati membri per istituire piattaforme di collaborazione di vigilanza.

Ai sensi della direttiva Solvency II, EIOPA può avviare una piattaforma di collaborazione, che avrebbe una ragion d’essere solo se ci fossero problemi sollevati da uno, due o più Stati membri.

Le disposizioni provvisorie nel testo del Consiglio relativamente alla Retail Investment Strategy, se adottate, in sostanza, rischierebbero di limitare ulteriormente la protezione efficiente ed efficace dei consumatori.

Infine, ESMA ed EIOPA evidenziano le implicazioni in termini di risorse della proposta Retail Investment Strategy sia per il settore pubblico che per quello privato: oltre all’aumento dell’onere amministrativo che la proposta RIS sembra creare, sottolineano il numero sostanziale di compiti e responsabilità per ESMA ed EIOPA, che derivano dalle bozze di testo modificate.

Pertanto, invitano la Commissione europea e i co-legislatori a valutare debitamente l’impatto che questi nuovi elementi avrebbero in termini di costi umani, operativi e di test per i consumatori: la dichiarazione finanziaria allegata alla direttiva Omnibus ha sottostimato significativamente le esigenze di risorse di entrambe le ESA.

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