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Giurisprudenza

Responsabilità dei revisori contabili per danni arrecati alla società fallita

20 Febbraio 2015

Tribunale di Milano, 30 ottobre 2014, n. 12875

Fallimento – Responsabilità risarcitoria – Revisori contabili – Obbligazioni solidali – Transazione pro quota – Concetto di unicità dell’azione – Prescrizione azione ex art. 2394 c.c.

In materia di responsabilità risarcitoria dei revisori contabili, in qualità di condebitori solidali per danni arrecati alla società fallita, nel caso di transazione pro quota intervenuta tra il creditore ed uno dei debitori in solido, ove il condebitore che ha transatto versi una quota di importo pari o superiore alla propria quota ideale di debito, il debito residuo è destinato a ridursi in misura corrispondente a quanto pagato dal coobbligato che ha transatto.

Il concetto di “unicità dell’azione” deve essere inteso come esercizio necessariamente congiunto da parte del curatore fallimentare di azioni (artt. 2392 e 2394 c.c.) necessariamente distinte che conservano piena autonomia, anche ai fini della prescrizione; in particolare, i termini di prescrizione dell’azione di responsabilità da parte dei creditori sociali (art. 2394 c.c.), decorrono non dalla data di verificazione dell’evento, bensì dalla piena conoscibilità di tale evento da parte della generalità dei terzi.


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