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Reporting EMIR: parere ESRB per migliorare la qualità dei dati

4 Agosto 2022
Di cosa si parla in questo articolo

L’European Systemic Risk Board (ESRB) ha pubblicato il proprio parere in merito all’intenzione della Commissione europea di pubblicare proposte legislative per modificare il Regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (EMIR) al fine di: migliorare la qualità dei dati nel reporting EMIR; aumentare l’attrattiva della compensazione nell’UE; rafforzare il quadro di vigilanza per le controparti centrali dell’UE.

L’ ESRB ritiene che il miglioramento della qualità dei dati potrà completare efficacemente gli obiettivi principali delle imminenti modifiche all’EMIR, ossia rendere più attrattiva la compensazione presso le CCP dell’UE e più solida la loro vigilanza, in quanto dati migliori creano maggiore trasparenza sia per le autorità che per i partecipanti al mercato e consentono di monitorare i rischi (di stabilità finanziaria) in una fase più precoce, prima che abbiano la possibilità di manifestarsi.

L’ESRB, in stretto contatto con l’ESMA ha discusso queste proposte con le rispettive funzioni.

Sebbene l’ESMA e l’ESRB ritengano che si possano prevedere miglioramenti nella qualità dei dati con l’entrata in vigore, nel 2024, degli standard tecnici di regolamentazione (RTS) modificati, approvati nel 20201 , l’ESRB è anche del parere che siano necessari ulteriori miglioramenti strutturali nella qualità dei dati, poiché le ragioni delle segnalazioni errate non sono attribuibili solo agli RTS.

Le proposte cercano di modificare il contesto giuridico e normativo in modo da fornire i giusti incentivi alle CCP, ai membri compensatori e ai clienti per fornire informazioni di qualità adeguata e in tempo utile.

L’ESRB desidera inoltre fare riferimento ad altre iniziative internazionali volte a migliorare la qualità dei dati comunicati, come quelle del Fondo Monetario Internazionale (FMI/Financial Stability Board (FSB) e della Vigilanza bancaria della BCE, per sottolineare l’importanza globale di disporre di dati accurati e tempestivi e per assicurare il coordinamento tra le varie iniziative ai fini della massima efficacia.

L’ESRB osserva che garantire la qualità dei dati è responsabilità dei soggetti segnalanti (banche, CCP, fondi, ecc.); in questo senso, l’ESRB osserva anche che le controparti finanziarie e non finanziarie dovrebbero già possedere dati di alta qualità per la propria gestione del rischio.

La segnalazione di questi dati non dovrebbe quindi dare adito ai problemi che l’ESRB ha osservato nel contesto delle sue attività di monitoraggio.

Di conseguenza, l’ESRB propone diversi approcci che potrebbero contribuire a migliorare la qualità dei dati.

Alcune di queste proposte possono essere prese in considerazione dalla Commissione europea nell’ambito della revisione mirata dell’EMIR, mentre altre riguardano più in generale l’ambito di applicazione di altri quadri normativi in materia di segnalazione, come il regolamento sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFTR) e i dati di informativa quantitativa pubblica (PQD).

Sebbene l’obiettivo principale di questa lettera sia quello di portare all’attenzione della Commissione europea la necessità di migliorare la qualità delle informazioni già pubblicate e le modalità per farlo, vi è anche il fatto che alcune informazioni sono attualmente ancora assenti dai requisiti di reporting.

L’aggiunta di queste informazioni all’insieme dei requisiti di rendicontazione potrebbe contribuire a migliorare il monitoraggio dei rischi.

La cosa più importante è che nei dati EMIR mancano le informazioni sui contributi ai fondi di default.

L’ESRB suggerisce di aggiungere questi campi di dati ai requisiti di segnalazione EMIR e, inoltre, di rendere la segnalazione dei dati PQD obbligatoria e soggetta a standard di qualità dei dati.

Inoltre, i dati sulle controllate extra-UE dei gruppi UE potrebbero essere migliorati per stimare meglio l’importanza sistemica delle CCP di paesi terzi e monitorarle più efficacemente.

A tal fine, l’ESRB suggerisce di estendere l’obbligo di segnalazione alle controllate finanziarie e non finanziarie dei gruppi UE.

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