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Rent to buy: obblighi di fatturazione e versamento IVA

28 Marzo 2023
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 250/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’inopponibilità del contratto di rent to buy alla procedura esecutiva – obblighi di fatturazione e di versamento IVA.

L’obbligo di emettere la fattura e di versare l’IVA sorge sul cedente/prestatore nel momento in cui l’imposta diventa esigibile, ovvero quando il bene è ceduto o il corrispettivo della prestazione incassato, fatta salva l’emissione anticipata della fattura.

L’effettiva riscossione del corrispettivo è ininfluente ai fini dell’imposta, e l’emissione della fattura comporta l’obbligo di liquidare e versare l’IVA ivi indicata, indipendentemente dal saldo della medesima.

Gli obblighi di fatturazione e di versamento dell’imposta restano a carico del cedente/prestatore anche nell’ipotesi di pagamento del corrispettivo eseguito direttamente in favore di un terzo.

Nel caso in cui il Giudice dell’Esecuzione ridetermini il canone di godimento del contratto di rent to buy, il Giudice equiparandolo a quello di locazione corrisposto dai terzi conduttori, il canone sarà incassato direttamente dal custode giudiziale a garanzia del creditore procedente, anziché transitare nelle mani della parte acquirente.

Con riferimento agli adempimenti tributari inerenti la fatturazione dei predetti frutti civili ed il versamento della relativa IVA, la parte acquirente continuerà a fatturare i canoni di locazione nei confronti dei terzi conduttori, ma darà evidenza, nella parte descrittiva del documento contabile, che il pagamento viene eseguito nelle mani del custode giudiziale.

La parte venditrice dovrà fatturare, a titolo di canoni di godimento del contratto rent to buy, l’importo rideterminato dal Giudice nei confronti della parte acquirente e verserà la relativa imposta in favore dell’erario, applicando il regime IVA previsto in ragione della categoria di immobili di riferimento.

Resta immutato il trattamento della componente acconto prezzo, rispetto alla quale il Giudice non ha disposto nulla.

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