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Remunerazione: Consob attua gli Orientamenti ESMA sui requisiti MiFID II

9 Giugno 2023
Di cosa si parla in questo articolo

Consob ha confermato la propria volontà, già comunicata dall’ESMA, di dare attuazione agli Orientamenti della stessa Autorità europea su taluni aspetti dei requisiti della MiFID II in materia di remunerazione.

Gli Orientamenti in parola (Guidelines on certain aspects of the MiFID II remuneration requirements) erano stati pubblicati nella loro traduzione ufficiale lo scorso 3 aprile 2023 sul sito dell’ESMA.

Gli Orientamenti ESMA su taluni aspetti dei requisiti MiFID II in materia di remunerazione definiscono linee di indirizzo operativo sulle politiche e prassi di remunerazione degli intermediari valevoli nell’ambito delle regole di condotta e degli obblighi connessi al regime del conflitto di interessi dettati dalla MiFID II.

In particolare, gli orientamenti si applicano ai requisiti in materia di retribuzione di cui all’articolo 27 del Regolamento delegato (UE) 2017/565 (Regolamento delegato MiFID II) nonché, da un lato, ai requisiti in materia di conflitti di interesse di cui all’articolo 16, paragrafo 3, e all’articolo 23, Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e all’articolo 34 del regolamento delegato MiFID II in materia di retribuzione e, dall’altro, alle norme di comportamento di cui all’articolo 24, paragrafi 1 e 10, MiFID II. Inoltre, i presenti orientamenti chiariscono l’applicazione dei requisiti in materia di governance nel settore della retribuzione di cui all’articolo 9, paragrafo 3, MiFID II.

Con queste Linee guida ESMA richiama l’attenzione degli intermediari sulla necessità di orientare le proprie concotte a criteri volti a perseguire il miglior interesse dei clienti.

Consob ricorda quindi, agli intermediari sottoposti alla propria vigilanza, il rispetto di questi Orientamenti ESMA, con vigenza a partire dal 3 ottobre 2023, in sostituzione dei precedenti, emanati nel quadro normativo della MiFID I.

L’adeguamento agli Orientamenti ESMA si attua nel contesto delle disposizioni prudenziali Banca d’Italia in materia di remunerazione e incentivazione previste dall’art. 53, lettera a), TUB, o dell’art. 6, comma 1, lettera c-bis), TUF.

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