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Regolamento UE sulle attività di rating ESG: raggiunto l’accordo provvisorio

6 Febbraio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sul Regolamento relativo alle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che mira ad aumentare la fiducia degli investitori nei prodotti sostenibili.

L’accordo provvisorio, in particolare, è stato raggiunto sulla base di una proposta sulle attività di rating ESG della Commissione, del 13 giugno 2023.

I rating ESG forniscono indicazioni in ordine al profilo di sostenibilità di una società o di uno strumento finanziario, valutando la sua esposizione ai rischi di sostenibilità e il suo impatto sulla società e sull’ambiente.

I rating ESG hanno un impatto sempre più importante sul funzionamento dei mercati dei capitali e sulla fiducia degli investitori nei prodotti sostenibili.

Le nuove norme sono finalizzate a rafforzare l’affidabilità e la comparabilità dei rating ESG, migliorando la trasparenza e l’integrità delle operazioni dei fornitori di rating ESG e prevenendo potenziali conflitti di interesse.

I fornitori di rating ESG dovranno essere autorizzati e supervisionati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e rispettare i requisiti di trasparenza, in particolare per quanto riguarda la loro metodologia e le fonti di informazione.

In sintesi, ecco le novità oggetto dell’accordo:

  • la divulgazione di rating ESG da parte degli operatori dei mercati finanziari o dei consulenti finanziari  nell’ambito delle loro comunicazioni di marketing, dovrà essere accompagnata altresì dalla pubblicazione, nel proprio sito web, di informazioni sulle metodologie utilizzate per tali rating ESG: verrà altresì modificato, allo scopo, il Regolamento (UE) 2019/2088 sulla divulgazione della finanza sostenibile (Regolamento SFDR)
  • i rating ESG comprendono fattori ambientali, sociali e di diritti umani o di governance: tuttavia, sarà possibile fornire rating “E” (fattori ambientali), “S” (fattori sociali) e “G” (fattori di governance) separati; se verrà fornito un unico rating, tuttavia, la ponderazione dei fattori E, S e G dovrà essere chiara per ciascuno di essi
  • I fornitori di rating ESG stabiliti nell’UE dovranno ottenere un’autorizzazione dall’ESMA
  • I fornitori di rating ESG stabiliti al di fuori dell’UE che desiderano operare nell’UE, dovranno ottenere invece un’approvazione dei loro rating ESG da parte di un fornitore di rating ESG autorizzato dall’UE; il riconoscimento, in tal caso, sarà basato su un criterio quantitativo; alternativamente, dovranno essere inclusi nel registro UE dei fornitori di rating ESG, e ciò sulla base di una decisione di equivalenza in relazione al Paese di origine, e in seguito ad un dialogo tra l’ESMA e l’autorità competente del Paese terzo interessato.
  • Sarà previsto un regime di registrazione meno rigoroso, temporaneo e facoltativo di tre anni per le piccole imprese e i gruppi che forniscono rating ESG: i piccoli fornitori di rating ESG che optano per tale regime saranno esentati dal pagamento delle commissioni di vigilanza dell’ESMA, anche se saranno in ogni caso soggetti alla sua vigilanza; dovranno rispettare alcuni principi generali di organizzazione e governance, nonché i requisiti di trasparenza nei confronti del pubblico e degli utenti; una volta usciti da tale regime temporaneo, i piccoli fornitori di rating ESG dovranno conformarsi a tutte le disposizioni delineate nel Regolamento, compresi i requisiti relativi alla governance e alle commissioni di vigilanza.

L’accordo provvisorio dovrà essere approvato in via definitiva da Consiglio e Parlamento UE, quindi pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; diverrà esecutivo 18 mesi dopo la sua entrata in vigore.

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