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Regolamento EMIR: nota della Commissione europea sul riconoscimento di CCPs extra UE

21 Maggio 2013
Di cosa si parla in questo articolo

La Commissione europea ha pubblicato una nota attuativa del regime EMIR relativamente al riconoscimento delle controparti centrali di paesi terzi (Practical implementation of the EMIR framework to non-EU central counterparties (CCPs)).

L’articolo 25 del Regolamento UE 648/2012, c.d. Regolamento EMIR, prevede che solo le CCPs stabilite nei paesi terzi riconosciute dall’ESMA possono prestare servizi di compensazione ai partecipanti diretti o alle sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione.

Le principali condizioni per il riconoscimento di una CCP non UE da parte dell’ESMA sono:

i) l’adozione, da parte della Commissione europea, di una decisione di equivalenza positiva per quanto riguarda il quadro normativo applicabile alle controparti centrali nel loro paese d’origine, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 6 dello stesso art. 25;

ii) la CCP deve essere autorizzata nel paese terzo in questione ed essere soggetta a vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme che garantiscono il pieno rispetto dei requisiti prudenziali ivi applicabili;

iii) la conclusione di accordi di cooperazione tra l’ESMA e le autorità competenti interessate dei paesi terzi conformemente a quanto previsto dal paragrafo 7 dello stesso art. 25;

iv) la CCP deve essere stabilita o autorizzata in un paese terzo che dispone di sistemi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo considerati equivalenti a quelli dell’Unione europea.

I due processi vengono eseguiti in parallelo: da un lato, l’ESMA esamina la domanda di riconoscimento ricevuto dalle CCPs non comunitari e stabilisce accordi di cooperazione con le autorità nazionali di vigilanza; dall’altro, la Commissione europea prepara e adotta le decisioni di equivalenza per le giurisdizione extra UE.

In tal senso, come si legge nella nota, l’adozione di una decisione di equivalenza da parte della Commissione europea non rappresenta un presupposto per la formulazione della domanda di riconoscimento, ma lo è solo per l’adozione da parte dell’ESMA di una positiva decisione di riconoscimento.

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