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Regolamento cartolarizzazioni: consultazione Consob per l’attuazione

17 Marzo 2023
Di cosa si parla in questo articolo

La Consob ha avviato una pubblica consultazione riguardante le disposizioni di attuazione dell’articolo 4-septies.2 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF), relativo alle Cartolarizzazioni. Questo articolo è stato introdotto dal decreto legislativo n. 131 del 3 agosto 2022.

Il Regolamento Cartolarizzazioni dell’Unione Europea (UE) n. 2017/2402, successivamente modificato dal regolamento (UE) 2021/557, ha introdotto una disciplina uniforme a livello dell’Unione per le cartolarizzazioni e ha stabilito un framework specifico per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS), che si applica dal 1° gennaio 2019.

Il Regolamento Cartolarizzazioni stabilisce regole specifiche per la vendita di cartolarizzazioni ai clienti al dettaglio, introducendo misure di tutela degli investitori. Inoltre, gli investitori istituzionali che investono in cartolarizzazioni sono soggetti a specifici obblighi di due diligence.

Le regole stabilite dagli articoli 6, 7, 8 e 9 del Regolamento Cartolarizzazioni in materia di mantenimento del rischio, trasparenza, divieto di ricartolarizzazione e criteri di concessione dei crediti si applicano a tutte le cartolarizzazioni, indipendentemente dal fatto che siano tradizionali o sintetiche, pubbliche (con prospetto) o private (senza prospetto). Infine, il Regolamento Cartolarizzazioni stabilisce requisiti addizionali che devono essere soddisfatti per consentire di attribuire a una cartolarizzazione la qualifica di cartolarizzazione STS.

Il Regolamento Cartolarizzazioni attribuisce le competenze di vigilanza in ambito nazionale alla Consob, alla Banca d’Italia, all’Ivass e alla Covip.

Secondo quanto previsto dall’articolo 4-septies.2 del Tuf, la Consob ha il compito di vigilare sul rispetto dell’articolo 3 per la vendita di cartolarizzazioni ai clienti retail e sul rispetto degli articoli 6, 7, 8 e 9, quando né il cedente, né il prestatore originario, né la società veicolo siano soggetti vigilati. Inoltre, la Consob ha la responsabilità di verificare la conformità di cedenti, promotori e società veicolo agli articoli da 18 a 27 del Regolamento Cartolarizzazioni per le cartolarizzazioni STS e di autorizzare e revocare il verificatore terzo di cui all’articolo 27, comma 2, del Regolamento Cartolarizzazioni.

Il documento oggetto di consultazione definisce le disposizioni applicabili ai soggetti vigilati dalla Consob che partecipano a operazioni di cartolarizzazione.

Il documento in consultazione definisce le modalità di notifica alla Consob delle operazioni di cartolarizzazione soggette alla sua vigilanza, nonché i requisiti organizzativi applicabili ai soggetti coinvolti nell’operazione.

Il modello di dati per la trasmissione delle informazioni richieste è inoltre fornito nella consultazione.

Le disposizioni si applicano alle cartolarizzazioni emesse successivamente all’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione, e a quelle emesse prima del 1° gennaio 2019 ma ancora in essere alla data di entrata in vigore delle disposizioni.

Gli obblighi di informativa a evento e quelli riguardanti la perdita dei requisiti STS si applicano solo alle operazioni di cartolarizzazione emesse dopo il 1° gennaio 2019.

Le osservazioni sul documento di consultazione devono essere presentate alla Consob entro il 16 maggio 2023.

 

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