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Regolamento benchmark: modifiche per ridurre gli oneri normativi

19 Maggio 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, Serie Generale, del 19 maggio 2025 il Regolamento (UE) 2025/914 del 7 maggio 2025, di modifica del Regolamento benchmark, sull’ambito di applicazione delle norme per gli indici di riferimento, l’uso nell’UE di indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un paese terzo e alcuni obblighi di segnalazione.

Il Regolamento benchmark, disciplina, in particolare, i requisiti degli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento.

In base al Regolamento (UE) 2016/1011 (Regolamento benchmark), più nel dettaglio, tutti gli amministratori di indici di riferimento, a prescindere dalla rilevanza sistemica di tali indici di riferimento o dall’importo degli strumenti finanziari o dei contratti finanziari che utilizzano tali indici di riferimento come tassi di riferimento o come indici di riferimento per misurare la performance, devono rispettare requisiti molto dettagliati, riguardanti la loro organizzazione, la governance e i conflitti di interesse, le funzioni di sorveglianza, i dati, i codici di condotta, la segnalazione di violazioni, l’informativa relativa alla metodologia usata e la dichiarazione sull’indice di riferimento.

Tali requisiti hanno comportato oneri normativi sproporzionati per gli amministratori di indici di riferimento minori nell’UE, rendendo necessario una loro riduzione, concentrandosi:

  • sugli indici di riferimento che hanno l’importanza economica più significativa per il mercato dell’Unione, come quelli critici e significativi
  • sugli indici di riferimento che promuovono le politiche chiave dell’UE, come gli indici di transizione climatica.

Per tale motivo, l’ambito di applicazione dei titoli II, III, IV, V e VI del Regolamento (UE) 2016/1011 è stato ristretto a tali indici di riferimento specifici; in ogni caso, gli amministratori che, in seguito a tali modifiche, rimarrebbero esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2016/1011 e che desiderano aderire al regime, dovrebbero essere autorizzati a presentare alla loro autorità competente una richiesta motivata, affinché uno o più indici di riferimento da loro offerti siano designati come significativi.

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