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Giurisprudenza

Registrazione del trust: il notaio risponde in via solidale solo per l’imposta principale

6 Dicembre 2021

Luca Cicozzetti, Avvocato

Cassazione Civile, Sez. V, 21 gennaio 2021, n. 1222 – Pres. Stalla, Rel. Pepe

Di cosa si parla in questo articolo

In tema di imposta sulle donazioni e successioni, in caso di registrazione di un atto costitutivo di trust, il notaio risponde in via solidale, tra gli altri, con i contraenti e, salvo rivalsa, esclusivamente per l’imposta principale, tale dovendosi considerare quella risultante dal controllo dell’autoliquidazione, fondato su elementi desumibili dall’atto con immediatezza e senza necessità di accertamenti fattuali o extra-testuali, né di valutazioni giuridico-interpretative.

Questo è il principio ribadito dall’ordinanza in commento, conforme a precedenti arresti della Suprema Corte.

Nella fattispecie in oggetto, un notaio proponeva ricorso avverso un avviso di liquidazione che aveva sottoposto all’imposta sulle donazioni e successioni un atto costitutivo di trust da lui rogato, e per il quale era stato chiamato a rispondere in qualità di responsabile di imposta, conformemente, secondo l’Ufficio emittente, al disposto di cui all’articolo 57, comma primo del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro del 26 aprile 1986, n. 131.

A seguito del rigetto del ricorso del professionista, lo stesso ricorreva infruttuosamente in appello.

Pertanto, il notaio decideva di proporre ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando la violazione o falsa applicazione dell’articolo 64 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in relazione agli articoli 42 e 57 del d.P.R. 131/1986.

In particolare, il ricorrente sosteneva che la CTR aveva errato nell’affermare la sua responsabilità solidale, senza tenere conto che essa riguardava esclusivamente l’imposta principale, ossia quella assolta al momento della registrazione dell’atto o quella liquidata dall’Ufficio, in sede di controllo della autoliquidazione, sulla base degli elementi risultanti dall’atto.

Al contrario, la liquidazione di ogni altra imposta complementare e suppletiva, come nel caso di specie, poteva essere posta solamente a carico delle parti stipulanti.

Tale conclusione veniva condivisa dal Collegio di Legittimità adito che, con la pronuncia in questione, accoglieva il ricorso presentato dal contribuente.

Nello specifico, secondo il parere della Corte di Cassazione, dal combinato disposto degli artt. 42 e 57 del D.P.R. n. 131/1986, si evince come il notaio possa essere chiamato al pagamento della sola imposta principale, nella cui definizione rientra un duplice prelievo: sia quanto direttamente versato al momento della registrazione (quale imposta principale contestuale o autoliquidata), sia quanto eventualmente ed integrativamente richiesto dall’Ufficio allo scopo di correggere errori od omissioni incorsi nella autoliquidazione stessa (cd. imposta principale postuma).

Al di là di questi limiti, l’imposta doveva ritenersi complementare (oppure, in caso di errori dell’ufficio, suppletiva) e, dunque, estranea al concetto di solidarietà.

A conferma di quanto sopra esposto è stata richiamata una recente pronuncia (Cass. n. 15450/2019), nella quale si è evidenziato come la Amministrazione finanziaria stessa (mediante le circolari 6/E del 5 febbraio 2003 e 18/E del 29 maggio 2013) inviti gli Uffici, nell’ambito della procedura di controllo sull’autoliquidazione di imposta definita dall’articolo 3-ter del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 463, a riscontrare soltanto gli errori e le omissioni che siano oggettivi, univoci ed immediatamente desumibili dall’atto stesso, senza sconfinare in delicate valutazioni o apprezzamenti sulla reale portata degli atti registrati.

Il richiamato precedente della Corte ha infine stabilito il seguente principio “In tema di imposta ipotecaria e di registro, anche in caso di registrazione con procedura telematica, il notaio risponde in via solidale con i contraenti e, salvo rivalsa, unicamente per l’imposta principale, tale dovendosi considerare quella risultante dal controllo dell’autoliquidazione ovvero da elementi desumibili dall’atto con immediatezza e senza necessità di accertamenti fattuali o extra-testuali, né di valutazioni giuridico-interpretative”.

In applicazione di tale principio al caso in esame, la CTR non aveva considerato che l’imposta dedotta in giudizio non avesse natura principale, bensì complementare, così da esulare dalla responsabilità solidale del notaio.

La stessa, infatti, non derivava da elementi desumibili dall’atto, quanto piuttosto da una valutazione giuridica di inquadramento dell’istituto del trust e del vincolo di destinazione patrimoniale da esso stabilito.

In virtù delle ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso del contribuente, cassava la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglieva il ricorso originario del contribuente.

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