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Regime transfrontaliero di franchigia IVA: disposizioni attuative AE

10 Dicembre 2025
Di cosa si parla in questo articolo

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 560356 del 10 dicembre 2025, ha pubblicato le disposizioni attuative per l’applicazione del regime transfrontaliero di franchigia IVA di cui al Titolo V-ter, Capo I, Sezioni I, II e III del D.P.R. 633/1972.

Il provvedimento disciplina l’applicazione del nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA destinato ai soggetti passivi stabiliti nell’UE con volume d’affari contenuto entro specifiche soglie.

L’obiettivo è consentire alle piccole imprese (nei limiti fissati dalla Direttiva 2020/285/UE, attuata in Italia con D. Lgs. 180/2024) di operare in altri Stati membri applicando la franchigia IVA, senza necessità di aprire posizioni IVA in ciascun Paese.

Il regime si applica:

  • ai soggetti passivi stabiliti in Italia che intendono operare in altri Stati UE con regime di franchigia
  • ai soggetti non stabiliti in Italia che scelgono di applicare nel nostro Paese il regime di franchigia previsto dal d.P.R. IVA.

Il sistema richiede il rispetto del limite massimo di volume d’affari annuo UE pari a 100.000 euro, oltre alle soglie previste da ciascuno Stato di esenzione.

Il provvedimento definisce:

  • le informazioni che il contribuente deve comunicare all’Agenzia per accedere al regime
  • i controlli automatici sui dati dichiarati (fatture elettroniche, corrispettivi telematici, dichiarazioni IVA, dati delle operazioni transfrontaliere).

Le domande incoerenti rispetto ai dati fiscali disponibili vengono scartate; viene inoltre verificato il rispetto delle soglie di volume d’affari UE e del volume d’affari realizzato nello Stato di esenzione.

Quando lo Stato di esenzione accetta la richiesta, l’Agenzia attribuisce al soggetto passivo il suffisso EX, che contraddistingue le operazioni in regime di franchigia; se lo Stato non risponde entro 35 giorni lavorativi, il suffisso è comunque attribuito, salvo richiesta di proroga per verifiche anti-evasione.

I soggetti ammessi devono inviare una comunicazione trimestrale, e l’Agenzia delle Entrate controlla:

  • la tempestività dell’invio
  • la coerenza dei dati
  • il rispetto delle soglie.

Si prevede che, in caso di omissioni, vengano informati gli altri Stati membri.

Infine, è prevista la cessazione del regime di franchigia IVA, la successiva disattivazione del suffisso EX  e la comunicazione alle autorità estere, quando:

  • l’attività risulti terminata
  • per 8 trimestri consecutivi sono presentate comunicazioni a zero e non risultano operazioni verso lo Stato di esenzione.
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