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Giurisprudenza

Regime pre-MiFID: nella informativa di inadeguatezza l’intermediario non è tenuto ad esplicitare le ragioni della propria valutazione

29 Novembre 2018

Corte d’Appello di Venezia, 28 giugno 2018, n. 1865 – Pres. Bazzo, Rel. Bertola

Di cosa si parla in questo articolo

Nel regime pre-MiFID, l’art. 29 del Regolamento 11522/98 in materia di operazioni non adeguate va interpretato nel senso che, l’ordine impartito per iscritto dal cliente, in caso di operazione inadeguata, debba contenere le avvertenze ricevute, concernenti la segnalazione di non adeguatezza dell’investimento rispetto al profilo del cliente. Tale avvertenza non si estende sì da ricomprendere anche l’indicazione delle ragioni in base alle quali l’intermediario ha ritenuto l’operazione finanziaria inadeguata.

Sulla base di tale princio la corte ha ritenuto infondata la contestazione dell’investitore sul fattto che l’informazione data dalla banca si limitasse a rinviare ai rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, mancando l’obbligo che la segnalazione dovesse contenere un esplicito riferimento all’eventualità del mancato rimborso del capitale.

 

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