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Giurisprudenza

Regime IVA applicabile in caso di fondi pensione

19 Maggio 2014

Corte di Giustizia UE, sez. V, 13 marzo 2014, C-464/12

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza del 13 marzo 2014, C-464/12, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato i seguenti principi sul regime IVA applicabile con riferimento ai fondi pensione professionali.

1) L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che possono rientrare in tale disposizione i fondi pensione allorché sono finanziati dai beneficiari delle pensioni versate, il risparmio è investito secondo il principio della ripartizione dei rischi e il rischio degli investimenti ricade sugli affiliati. È irrilevante, a tal riguardo, che i contributi siano versati dal datore di lavoro, che i loro importi risultino da contratti collettivi tra le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati, che le modalità finanziarie di restituzione del risparmio siano diversificate, che i contributi siano deducibili sulla base delle regole applicabili alle imposte sul reddito o che sia possibile aggiungere un elemento assicurativo accessorio.

2) L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «gestione di fondi comuni d’investimento» ai sensi di tale disposizione include le prestazioni di servizi tramite le quali un organismo concretizza i diritti degli affiliati ai fondi pensione tramite l’apertura di conti e l’accredito dei contributi versati per loro conto nel sistema dei regimi pensionistici. Tale nozione ricopre altresì i servizi di contabilità e di informazione relativi ai conti, come quelli ricompresi nell’allegato II della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), come modificata dalle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002.

3) L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, della sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, prevista in tale disposizione per operazioni relative ai pagamenti o ai giroconti, si applica alle prestazioni di servizi tramite le quali un organismo concretizza i diritti degli affiliati ai fondi pensione tramite l’apertura di conti di tali affiliati nel sistema dei regimi pensionistici e l’accredito dei contributi di tali affiliati nei loro conti, nonché alle operazioni accessorie a tali servizi o che costituiscono con essi un’unica prestazione economica.

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