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Giurisprudenza

Recupero transfrontaliero di crediti tributari e termini di decadenza

7 Febbraio 2024

Cassazione Civile, Sezioni Unite, 13 dicembre 2023, n. 34981 – Pres. De Chiara, Rel. Federici

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 34981 del 13 dicembre 2023, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Pres. De Chiara, Rel. Federici) hanno chiarito che la procedura di recupero transfrontaliero di crediti tributari mediante assistenza tra Stati membri dell’Unione europea non è soggetta a termini di decadenza.

In particolare, anche qualora sia già decorso il termine di cinque anni dall’esecutività del titolo come prescritto dall’art. 12 del d.lgs. n. 149 del 2012, rispetto alla acquisizione del cd. titolo uniforme, non interviene alcuna decadenza dalla procedura di recupero, che potrà essere sempre promossa dal creditore, in forza del titolo uniforme in precedenza acquisito.

Come noto, nell’ambito dell’Unione europea, il recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte è assicurato dalla mutua assistenza, ora disciplinata dalla Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, attuata in Italia con D.lgs. n. 149 del 2012.

Per quanto di interesse, ai fini del recupero di crediti tributari, la direttiva prevede lo strumento del cd. titolo uniforme per l’esecuzione in un altro Stato membro, idoneo al recupero coattivo di crediti già accertato dall’autorità dello Stato richiedente.

Il titolo uniforme è automaticamente efficace nello Stato membro adito, senza necessità di alcun atto di riconoscimento (art. 12, par. 1, della Direttiva).

Il credito oggetto della domanda di recupero deve pertanto essere trattato come un credito dello Stato membro adito, che procederà al recupero in forza delle procedure contemplate dalla normativa interna (art. 13 della Direttiva e art. 8 del d.lgs. n. 149 del 2012).

La richiesta di recupero richiede come unica condizione che il credito o il titolo non siano contestati nello Stato membro in cui l’autorità richiedente ha sede.

Nel caso affrontato dalla Corte, il ricorrente aveva assunto che fosse intervenuta la decadenza dall’anzidetta procedura di recupero transfrontaliero del credito tributario, in quanto inutilmente decorsi i cinque anni dall’esecutività del titolo, ovvero dall’acquisizione del cd. titolo uniforme, come prescritto dall’art. 12 del d.lgs. n. 149 del 2012.

La Corte, tuttavia, ha rilevato che, anche se l’art. 12 c. 2 prescrive che “L’assistenza per le richieste di informazioni, di notifica, per il recupero dei crediti […] non ha luogo se il periodo intercorrente […] è superiore a cinque anni”, tale termine non è affatto un termine di decadenza.

Osservano le Sezioni Unite, infatti, che sarebbe stato intanto opportuno l’utilizzo di una terminologia esplicita, se l’intento era quello di attribuire effetti così radicali al decorso senza limitarsi a richiamare genericamente la “richiesta di assistenza”.

Peraltro, l’art. 18 c. 2 della Direttiva, per la cui attuazione è stato emanato il d.lgs. n. 149 del 2012, depone per un diverso significato di tale termine, poiché afferma che l’inutile decorso del quinquennio non comporta affatto la decadenza, ma, più semplicemente, il venir meno dell'”obbligo” di cooperazione al recupero transfrontaliero del credito tributario.

Pertanto, resta nella mera discrezione dello Stato membro adito procedere ugualmente nell’assistenza in favore dello Stato membro richiedente: ove a ciò si determini, nessuna decadenza potrà essere eccepita.

Trattasi quindi non già di un termine procedimentale, previsto a pena di invalidità del processo di recupero coattivo del credito in uno Stato diverso da quello titolare del credito tributario, ma un limite oltre il quale gli Stati UE possono ritenersi svincolati dall’obbligo di esecuzione, nel proprio territorio, di titoli formati in un altro Stato oltre cinque anni prima.

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