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Recupero crediti e privacy: la posizione del Garante

27 Maggio 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con Ordinanza di ingiunzione n. 122 del 7 aprile 2022, il Garante della Privacy ha sanzionato una banca per aver comunicato la situazione di insolvenza di un soggetto ai propri familiari nella propria attività di recupero crediti.

Tale modalità, evidenzia il Garante Privacy, utilizzata per sottoporre a pressioni indebite il debitore e ottenere il pagamento di quanto dovuto, contravviene al principio di liceità nel trattamento dei dati personali.

La sanzione fa seguito al reclamo presentato dal titolare di tre finanziamenti che segnalava la violazione della propria privacy con indebito utilizzo dei propri dati personali, in quanto la società aveva contattato in numerose occasioni la moglie, garante di uno dei tre prestiti, ma non di quello per cui veniva sollecitato il pagamento.

Sul punto, la banca aveva indicato come difesa l’erroneo inserimento nel proprio sistema del numero telefonico della moglie del debitore come contatto principale per la titolarità e riscossione del credito.

Secondo il Garante per la privacy, tale giustificazione doveva ritenersi insufficiente e tale comportamento integrava un illecito trattamento dei dati personali, in quanto non conforme ai principi di liceità, correttezza e trasparenza così come individuati dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation).

Tali principi erano inoltre già stati individuati e comunicati agli operatori con il provvedimento del Garante su “Liceità, correttezza e pertinenza nell’attività di recupero crediti” del 30 novembre 2005” relativo ai comportamenti necessari e opportuni per adeguare il trattamento dei dati personali alla normativa di settore.

Nel determinare la sanzione il Garante privacy, oltre al mancato rispetto delle indicazioni del 2005, ha valutato la mancanza di precedenti specifici a carico della banca e la decisione di eliminare il contatto telefonico della moglie dalla pratica in oggetto.

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