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Recesso da commodity swap: comportamento contabile e fiscale

13 Ottobre 2025
Di cosa si parla in questo articolo

L’Agenzia delle Entrate, congiuntamente all’OIC (Organismo Italiano di Contabilità), hanno pubblicato una scheda che affronta, dal punto di vista contabile e fiscale, il recesso anticipato da un contratto di commodity swap.

Il caso concreto esaminato concerne la sottoscrizione, da parte di una società, di un contratto di Commodity Swap a copertura delle oscillazioni del prezzo di acquisto del gas naturale per un certo periodo, con un istituto bancario; tale società si è avvalsa nel corso di tale periodo del diritto di recedere anticipatamente dal contratto, incassando anticipatamente il valore corrente del derivato, che risulta essere positivo.

Quanto al comportamento contabile, in conformità ai paragrafi 91 e 92.a) del principio contabile OIC 32, la società dovrà cessare prospetticamente la contabilizzazione di copertura di flussi finanziari se, tra l’altro, lo strumento di copertura scade, è venduto o cessato ad eccezione di quanto previsto dal paragrafo 98; pertanto, deve contabilizzare l’importo accumulato nella voce A) VII “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”:

  • se si prevede che si verifichino ancora futuri flussi finanziari dell’elemento coperto, l’importo dovrà restare nella voce A) VII “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”, fino al verificarsi dei flussi finanziari futuri
  • se non si prevedono più i flussi finanziari futuri o l’operazione programmata non si prevede più sia altamente probabile, l’importo della riserva dovrà essere riclassificato immediatamente nella sezione D) del conto economico in quanto l’ammontare della riserva è divenuto inefficace.

Quanto al comportamento fiscale da tenere in caso di recesso da un contratto di commodity swap, si precisa che il provento derivante dalla cessazione anticipata del contratto concorre alla determinazione del reddito ai fini IRES secondo le corrette imputazioni temporali rilevate in bilancio, in applicazione del principio di derivazione rafforzata. 

Pertanto:

  • a fini IRES, sarà rilevante durante il periodo di riferimento all’atto del trasferimento della “riserva da CFH” a diretta riduzione dei costi di approvvigionamento del gas naturale, indipendentemente dalla circostanza per cui risulti “formalmente” estinto lo strumento di copertura, ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 e 112 TUIR
  • a fini IRAP, posto che sulla base del principio contabile OIC 32, dette somme transitano in una voce rilevante ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 446/1997, concorreranno a formare il valore della produzione, secondo il principio di presa diretta, nei relativi periodi d’imposta.
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