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Approfondimenti

Recenti interventi in tema di imposta sui finanziamenti a medio lungo termine. Creazione di un mercato secondario dei prestiti?

22 Luglio 2014

Avv. Silvia Dell’Atti, partner banking, Avv. Arnaldo Salvatore, partner tax, Macchi di Cellere Gangemi studio legale

Di cosa si parla in questo articolo

1. Introduzione

Nell’ultimo anno il legislatore è intervenuto più volte a modificare in maniera significativa le regole dettate in tema di imposta sostitutiva sui finanziamenti.

Come noto, tale imposta è applicabile sui finanziamenti a medio-lungo termine (e cioè di durata superiore ai 18 mesi) stipulati sul territorio dello Stato. Il prelievo in parola sostituisce i tributi altrimenti applicabili, segnatamente: l’imposta di registro, di bollo, ipotecarie e catastali, concessioni governative. L’aliquota ordinariamente applicabile è quella dello 0,25%.

Il regime applicativo del tributo è mutuato, per espresso richiamo di legge, dalla normativa in tema di imposta di registro, salvo previsione di una specifica procedura di dichiarazione e pagamento dell’imposta sostitutiva. L’evoluzione normativa intervenuta nel corso degli anni ha comportato un ridimensionamento dei tributi sostituiti, sicché l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti – pensata come trattamento agevolativo per i soggetti interessati (istituti di credito, e, di riflesso, soggetti finanziati) – poteva paradossalmente comportare un maleficio per i contribuenti, tenuti a versare, in innumerevoli casi, un importo maggiore rispetto a quello altrimenti applicabile a titolo di imposta di registro ed altre imposte d’atto. L’applicazione dell’imposta sostitutiva si rivelava – e si rivela tuttora – conveniente con riferimento ad eventuali garanzie reali (in particolare nel caso di ipoteca su beni immobili) prestate in relazione alla erogazione del finanziamento.

Tanto premesso, giova ricordare che l’impianto normativo dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti (articolo 15 e ss. del DPR n.601/1973) è stato dapprima modificato dal decreto Destinazione Italia (art.12 del decreto legge n.145/2013 convertito in legge con modifiche con legge 21 febbraio 2014, n.9) e successivamente dal decreto legge n.91/2014 in corso di conversione (articolo 22).

2. Le novità introdotte dal decreto Destinazione Italia

Per quanto qui ci interessa, le maggiori modifiche introdotte dal Decreto Destinazione Italia, applicabili a far data dal 24 dicembre 2013, hanno riguardato la trasformazione del regime dell’imposta sostitutiva da obbligatorio in opzionale e l’estensione dell’applicazione dell’imposta sostitutiva anche alle operazioni di finanza strutturata.

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La scelta delle parti per l’applicazione dell’imposta sostituiva in luogo del regime impositivo ordinario deve avvenire per iscritto nell’atto di finanziamento ovvero, per le operazioni finanziarie strutturate, nella deliberazione di emissione o in analogo provvedimento. Nel silenzio delle parti, si deve ritenere che l’imposta sostitutiva non trovi applicazione.

Per effetto di tali modifiche, i soggetti interessati potranno valutare, di volta in volta, la convenienza o meno del regime sostitutivo, evitando il paradossale maleficio sopra ricordato, nonché il ricorso a soluzioni e strutture, anche complesse, ora non più necessarie.

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Con l’introduzione dell’articolo 20 -bis al DPR n. 601/1973 l’applicazione del regime dell’imposta sostitutiva viene esteso anche alle garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle operazioni di finanziamento strutturate, quali emissioni di obbligazioni o titoli similari alle obbligazioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera c), del TUIR (DPR n. 917/1986), da chiunque sottoscritte, alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione alle stesse, nonché ai trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni, nonché alla modificazione o estinzione di tali operazioni.

I soggetti passivi in questo ultima caso divengono gli intermediari finanziari che ai sensi del TUF si occupano della promozione e del collocamento della emissione obbligazionaria e similare o, qualora non intervenga un intermediario finanziario, le società che emettono le obbligazioni o titoli similari con riferimento ai quali è stata esercitata l’opzione.

Viene poi previsto un regime di solidarietà tra il soggetto emittente e gli intermediari per il pagamento dell’imposta. Dal punto di vista pratico quindi, potrebbe essere utile nella preparazione della documentazione farsi attestare da parte dell’intermediario l’effettivo pagamento dell’imposta sostitutiva.

3. Le novità introdotte dal decreto legge n.91/2014 e suoi possibili effetti

Veniamo infine alle ultime modifiche apportate dal decreto legge n.91/2014. L’art.22 ha ulteriormente ampliato l’ambito applicativo dell’imposta sostitutiva estendendolo alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi.

In definitiva, l’imposta sostitutiva copre sia le cessioni di contratto (di finanziamento) sia le cessione dei crediti relativi i contratti di finanziamenti e, cosa ancora più rilevante, copre anche i trasferimenti delle garanzie.

Queste novità (qualora confermate dalla legge di conversione) non sarebbero di poco conto perché aprirebbero la strada a dei mercati finora rimasti asfittici (per usare un eufemismo e non dire inesistenti), cioè al mercato della sindacazione successiva all’erogazione del finanziamento e al mercato secondario dei prestiti sindacati, mercati esistenti in altre realtà ma non ancora in Italia.

Le novità del d.l. n.91/2014 consentirebbero alle banche di smobilizzare i finanziamenti erogati e coperti dal regime dell’imposta sostitutiva giacché la cessione degli stessi finanziamenti e delle loro garanzie sarebbe ugualmente coperta dall’imposta sostitutiva, renderebbe attuale e non solo teorica la tematica relativa alla necessità o meno del consenso e/o gradimento delle altri parti coinvolte nell’operazione di finanziamento (in prima battuta il mutuatario, l’eventuale socio garante, le altre banche coinvolte etc.).

Infatti, fino al d.l. n. 91/2014, dal punto di vista dell’operatore, le operazioni di cessione dei finanziamenti integralmente erogati o parzialmente erogati trovava degli impedimenti non tanto giuridici e contrattuali, quanto piuttosto sollevava un tema di costo del trasferimento del “pacchetto delle garanzie” che assistevano il finanziamento coperto dall’imposta sostitutiva soprattutto qualora il finanziamento era assistito da garanzia ipotecaria. Infatti, come noto, in caso di trasferimento del finanziamento ipotecario, l’eventuale cessione del finanziamento richiede che venga effettuata anche la annotazione del trasferimento dell’ipoteca (art.2843 c.c.) e ciò veniva considerato un forte deterrente al trasferimento del mutuo ipotecario giacché comportava l’applicazione dell’imposta ipotecaria.

4. Possibili ulteriori effetti

Il mercato secondario dei prestiti (sindacati e non) ha visto spessissimo (come già detto: non in Italia) protagonisti i fondi soprattutto laddove i finanziamenti presentavano dei rischi maggiori che le banche non intendevano più sopportare (giacché, per esempio era necessario anche rimodulare i finanziamenti stessi o dare nuova finanza).

Il d.l. n. 91/2014 va anche in questa direzione giacché introduce la possibilità (mediante l’inserimento di un nuovo articolo 17 bis al DPR n.601/1973) alle società di cartolarizzazione, alle imprese di assicurazione e ai fondi (oicr costituiti negli Stati membri dell’UE o negli Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo) di beneficiare dell’imposta sostitutiva.

Rimane da chiarire se le condizioni individuate dal legislatore per delimitare l’attività di finanziamento effettuata dalle imprese di assicurazione e da quelle di cartolarizzazione possano determinare una minore appetibilità dei mercati secondari dei finanziamenti alle imprese.

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