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Realizzo controllato e determinazione dell’eventuale plusvalenza ai fini della neutralità fiscale indotta

11 Dicembre 2020
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 568 del 09 dicembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione all’applicazione del regime a ‘realizzo controllato’ di cui all’articolo 177 comma 2 del TUIR, ai fini della determinazione dell’eventuale plusvalenza (ovvero ai fini di indurre la neutralità).

A tal fine, evidenzia l’Agenzia occorre prendere in considerazione l’incremento del patrimonio netto della società conferitaria corrispondente al singolo conferimento.

Applicando tale criterio potrebbe non emergere alcuna plusvalenza imponibile qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria (riconducibile al conferimento) risulti pari all’ultimo valore fiscalmente riconosciuto in capo al conferente della partecipazione conferita (c.d. “neutralità indotta”).

Nel caso di specie, l’Agenzia si sofferma sulla possibilità che al conferimento segua una “rideterminazione/ridistribuzione delle quote di capitale sociale”, senza alterare la corretta imputazione dei valori fiscalmente riconosciuti delle quote dei soci della società. Ed in particolare, se in tale ipotesi debba intendersi correttamente rispettata la “neutralità indotta”, disciplinata dal citato articolo 177, comma 2, del TUIR, attraverso la “rideterminazione/ridistribuzione” in capo ai soci delle quote di capitale sociale e riserve della conferitaria, rivolta a salvaguardare la continuità dei valori fiscali ed i valori economico-patrimoniali delle quote delle parti interessate.

Con la presente Risposta l’Agenzia ha ritenuto che la neutralità “indotta”, ottenuta utilizzando il regime del c.d. realizzo controllato previsto dall’articolo 177, comma 2, del TUIR, non venga influenzata da un successivo aumento di capitale sociale a pagamento che dovesse interessare la società conferitaria (con la partecipazione anche del socio che ha conferito le partecipazioni in neutralità “indotta”), né può precludere tale aumento di capitale.

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