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Ravvedimento operoso per condotte fraudolente: nuova Circolare Agenzia delle Entrate

13 Maggio 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con Circolare n. 11/E del 12 maggio l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di ravvedimento operoso operato in presenza di violazioni derivanti da condotte fraudolente.

Attraverso l’istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472  (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie), il contribuente ha la possibilità di rimediare spontaneamente alla mancata regolarizzazione di obblighi fiscali vedendo ridotta la misura della sanzione.

Questo purchè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto conoscenza.

Sul ravvedimento operoso come disciplinato dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si era già soffermata l’Agenzia nella sua la Circolare n. 180/E del 10 luglio 1998.

La presente Circolare fornisce chiarimenti per un miglior coordinamento delle diverse disposizioni intervenute negli anni successivi sul tema, ed in particolare, rispetto al succitato articolo 13, le novità contenute nel decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto).

Tale evoluzione normativa ha infatti confermato la volontà del legislatore di incentivare progressivamente il ricorso al ravvedimento operoso ai fini degli effetti penali, senza alcuna distinzione circa la tipologia di reato tributario contestato.

in tale contesto l’Agenzia ritiene oggi che debbano considerarsi superate le indicazioni della circolare n. 180/E del 1998 nella parte in cui si ritiene preclusa la possibilità di beneficiare del ravvedimento in caso di condotte fraudolente, dovendosi invece riconoscere al contribuente l’accesso allo strumento del ravvedimento operoso per regolarizzare anche simili violazioni fiscali.

Restano fermi in ogni caso che il ricorso al ravvedimento operoso:

  • deve rispettare le regole amministrative previste, a prescindere dalle valutazioni che competono al giudice in sede penale;
  • deve tener conto della valutazione delle situazioni concretamente in essere e dei relativi riflessi sul quantum della sanzione base;
  • non pregiudica le valutazioni sull’efficacia e gli effetti del ravvedimento amministrativo o su quelli dell’estinzione totale o parziale del debito in ambito penale da parte del Giudice.
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