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Giurisprudenza

Quote dematerializzate S.r.l.: tenuta del libro soci ed esercizio dei diritti sociali

13 Ottobre 2025
Di cosa si parla in questo articolo

La Commissione società del Consiglio Notarile di Milano, con massima n. 215 del 16 settembre 2025, si sono espresse sulla tenuta del libro dei soci e sull’esercizio dei diritti sociali, in caso di quote dematerializzate di s.r.l.

Si ricorda che il comma 2-quater dell’art. 26 D.L. 179/2012, introdotto dall’art. 3 L. 21/2024, reintroduce l’obbligo per le s.r.l. PMI, con quote dematerializzate, di tenere il libro dei soci, con funzione prettamente documentale e informativa, in considerazione della gestione accentrata delle partecipazioni, che si basa sulla scritturazione contabile presso gli intermediari aderenti al sistema della gestione accentrata, invece che sulla iscrizione nel registro delle imprese.

Il ripristino della funzione documentaria del libro rispecchia un’esigenza di trasparenza e rintracciabilità, più che di legittimazione all’esercizio dei diritti sociali: la massima affronta quindi alcune questioni interpretative, riguardanti sia le quote dematerializzate, che quelle non dematerializzate.

Questa la massima espressa:

 Le s.r.l. PMI il cui statuto preveda l’adozione del regime della dematerializzazione delle quote – ora consentita dall’art. 26, commi 2-bis e seguenti, d.l. 179/2012 (novellato dall’art. 3 della c.d. “Legge capitali”: l. 21/2024) – sono obbligate a tenere il libro dei soci, anche in mancanza di alcuna espressa disposizione statutaria in proposito, con le forme e le modalità stabilite dall’art. 2421 c.c. Nel libro dei soci sono in tal caso indicati i dati espressamente previsti dall’art. 26, comma 2-quater, d.l. 179/2012 (corrispondenti, mutatis mutandis, a quelli previsti dall’art. 2421, comma 1, n. 1, c.c.), in relazione a tutte le quote in cui è suddiviso il capitale della s.r.l. PMI, sia dematerializzate sia non dematerializzate (se presenti), con le differenze che seguono. 

Per le quote dematerializzate:

  1.  non si applicano i commi 1, 2 e 3 dell’art. 2470 c.c., in quanto incompatibili con il regime di cui all’art. 83-bis e seguenti TUF
  2. la legittimazione e le modalità di esercizio dei diritti sociali sono interamente disciplinate dall’art.83-bis e seguenti TUF
  3. le indicazioni dei dati dei titolari delle quote dematerializzate devono essere annotate nel libro dei soci esclusivamente in seguito alle comunicazioni e alle segnalazioni degli intermediari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 83-undecies e 83-novies TUF.

Per le quote non dematerializzate (se presenti):

  1. trova applicazione l’art. 2470 c.c., ma i trasferimenti delle quote devono altresì essere annotati sul libro dei soci con conseguente aggiornamento delle indicazioni dei dati dei titolari delle quote non dematerializzate
  2. la legittimazione e le modalità di esercizio dei diritti sociali sono disciplinate dal regime legale ordinario delle s.r.l., senza che assumano a tal fine rilevanza le annotazioni nel libro dei soci, a meno che una clausola statutaria subordini espressamente la legittimazione, oltre che al deposito nel registro delle imprese, anche all’iscrizione nel libro dei soci (analogamente a quanto può avvenire in caso di adozione statutaria facoltativa del libro dei soci).

L’adozione del regime della dematerializzazione delle quote non incide in linea di principio sulle regole legali e statutarie di funzionamento delle assemblee e delle decisioni dei soci (ad es. in tema di modalità di convocazione, di possibilità di avvalersi delle decisioni non assembleari o di obblighi di informazione preventiva), salva l’opportunità di prevedere apposite disposizioni che tengano conto della possibile non conoscenza da parte della società dei dati dei soci titolari di quote dematerializzate.

Preliminarmente, nella massima si chiarisce che non è necessaria una apposita clausola statutaria che preveda l’istituzione del libro dei soci, in quanto trattasi di obbligo legale, operante indipendentemente da alcuna disposizione dello statuto, allorché sussistano quote dematerializzate.

Quanto al contenuto delle indicazioni da riportare nel libro dei soci, è lo stesso per tutti i soci, a prescindere dalla natura scritturale (dematerializzata) od ordinaria delle quote di cui sono titolari, e corrisponde a quanto stabilito dall’art. 2421/1, n. 1, C.c., per il libro soci di S.p.A. (nel quale devono essere indicati “distintamente per ogni categoria il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti”).

È invece differente la disciplina della circolazione delle quote e della legittimazione all’esercizio dei diritti sociali, a seconda che le quote siano dematerializzate o non dematerializzate:

  • per le quote dematerializzate, per il Consiglio Notarile non si applicano i commi 1, 2 e 3 dell’art. 2470 C.c., in quanto incompatibili con il sistema della gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati; pertanto:
    • si applicheranno gli artt. 83-bis e ss. del TUF, sia per regolare le modalità per rendere efficaci i trasferimenti delle quote nei confronti della società, sia per disciplinare l’esercizio dei diritti sociali, interamente affidato all’intervento degli intermediari aderenti al sistema, presso i conti dei quali sono registrate le quote di ciascun socio
    • l’obbligo previsto per le S.p.A. dall’art. 2435-bis, c. 2, C.c., si ritiene applicabile per analogia, almeno per quanto riguarda l’elenco dei soci titolari di quote dematerializzate: ne consegue che l’elenco dei soci titolari di quote dematerializzate, riferito alla data di approvazione del bilancio, con le indicazioni di cui all’art. 2435, c. 2, C.c., debba essere depositato nel registro delle imprese entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio, in forza del rinvio di cui all’art. 2478-bis, c. 2, C.c.
  • per le quote non dematerializzate, resta vigente il regime legale ordinario: la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali è condizionata al deposito dell’atto di trasferimento nel registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2470 C.c.; il Consiglio ritiene che le annotazioni nel libro dei soci abbiano esclusivamente valore informativo e non possano assumere rilievo legittimante o condizionare l’efficacia dei trasferimenti verso terzi, salvo diversa disposizione statutaria espressa, per cui, in assenza di una clausola statutaria che attribuisca al libro soci efficacia costitutiva, le registrazioni in esso contenute non incidono sulla legittimazione.

Per il Consiglio, inoltre, la disciplina concernente la convocazione, la partecipazione, i quorum deliberativi e le modalità di adozione delle deliberazioni, rimane invariata per entrambe le tipologie di quote, benché sia fisiologica la non conoscenza da parte della società della identità e dei recapiti di tutti i soci, in qualsiasi momento: tale circostanza non pare sufficiente per apportare deroghe o eccezioni al regime legale, non essendoci incompatibilità tra le regole della dematerializzazione e quelle che presuppongono la conoscenza dei soci da parte della società.

Anche nella S.p.A., infatti, la legge consente che siano previste dallo statuto esclusivamente modalità di convocazione ad personam, anche in condizioni in cui può darsi il caso che tutti i soci della società siano ignoti alla società stessa, eppur legittimati ad intervenire in assemblea: è quanto avviene, infatti, qualora lo statuto deroghi alla convocazione mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e al contempo siano avvenute girate azionarie senza alcuna comunicazione dai giratari alla società.

In entrambe le fattispecie infatti (s.p.a. e s.r.l. con quote dematerializzate), resta in capo ai soci l’onere di comunicare alla società il trasferimento delle partecipazioni, affinché sia aggiornato il libro dei soci e vengano quindi inviate le convocazioni al nuovo socio titolare della partecipazione.

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