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Giurisprudenza

Questioni di competenza in materia di violazioni antitrust e di sezioni specializzate in materia d’impresa

25 Settembre 2015

Avv. Giulio Gomitoni, Studio Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi

Tribunale di Milano, 29 aprile 2015, n. 5374

La sezione specializzata in materia d’impresa (SSI) presso il Tribunale di Milano ha recentemente avuto occasione di occuparsi di alcune questioni di competenza in materia di violazioni antitrust e di SSI.

Anzitutto, ha confermato la competenza delle SSI rispetto a un procedimento in materia antitrust iniziato successivamente all’abolizione della particolare competenza in unico grado della corte d’appello che era prevista ai sensi dell’art. 33, co. 2°, l. 287/1990.

Sempre in tema di SSI, nel risolvere in senso affermativo una questione di competenza delle SSI in relazione a una domanda riconvenzionale in materia di concorrenza sleale, ha tra l’altro motivato, affrontando così un tema assai controverso, richiamando un precedente di legittimità secondo il quale la ripartizione delle funzioni tra SSI e sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica una questione di competenza ma riguarda piuttosto la distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno dello stesso ufficio.

Infine, pare di particolare interesse la pronuncia con cui la SSI ha respinto un’eccezione di incompetenza territoriale sollevata, rispetto ad un’azione risarcitoria extracontrattuale in materia antitrust, sulla base di clausole di competenza territoriale esclusiva contenute nella documentazione contrattuale sottoscritta tra le parti in causa. La SSI ha infatti ritenuto essere ben possibile che le azioni di risarcimento del danno extracontrattuale derivante da violazione della normativa antitrust possano assumere un’autonoma rilevanza rispetto ai rapporti negoziali in essere tra le parti, in particolare osservando che «[l]e obbligazioni nascenti dal contratto potrebbero essere tutte puntualmente eseguite, eppure l’illiceità dei comportamenti denunciati – che trovano nel contratto solo la loro occasione fattuale – e la fonte eziologica dei danni denunciati potrebbero derivare dalla normativa antitrust». Nella specie, specificamente, la SSI ha ritenuto che il danno descritto nella domanda risarcitoria sarebbe quello derivante da un comportamento che sarebbe stato posto in essere «appunto a monte dei contratti tra le parti».


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