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PSR e PSD3: posizione del Consiglio UE in vista dell’adozione definitiva

4 Novembre 2026
Di cosa si parla in questo articolo

Il Consiglio dell’UE ha adottato lo scorso 29 ottobre, in prima lettura, senza discussione, la propria posizione sulla proposta legislativa sul nuovo Regolamento sui servizi di pagamento (PSR) e sulla Direttiva sui servizi di pagamento (PSD3).

I testi concordati della PSD3 e del PSR mirano ad affrontare le sfide emergenti individuate dalla Commissione nel contesto della valutazione dell’impatto e dell’applicazione della Direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (PSD2), ovvero:

  • contrastare le frodi nei pagamenti
  • accrescere la protezione consumatori
  • rafforzare la trasparenza
  • aumentare l’accesso al contante per i consumatori
  • adeguare le norme sui servizi di pagamento ai nuovi sviluppi del mercato e alle innovazioni tecnologiche.

L’iter legislativo

Il gruppo di lavoro del Consiglio UE ha lavorato alle proposte legislative della Commissione UE per due anni: nel giugno 2025 il Coreper ha quindi approvato il mandato negoziale relativo a entrambe le proposte ed il trilogo politico finale con il Parlamento europeo si è svolto il 26 novembre 2025.

A seguito dell’accordo raggiunto dai colegislatori nell’ultimo trilogo politico che ha affidato alla Commissione la supervisione e l’applicazione delle disposizioni del PSR relative alle piattaforme online di dimensioni molto grandi e ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, il 1º aprile 2026 la Commissione ha presentato al Consiglio la scheda finanziaria legislativa che accompagna le proposte PSD3 e PSR.

Il 22 aprile 2026, al fine di raggiungere un accordo in seconda lettura con il Parlamento europeo, il Coreper ha approvato i progetti di testo di compromesso sulla PSD3 e sul PSR raggiunto con il Parlamento europeo.

Il 5 maggio 2026 la commissione ECON del Parlamento europeo ha approvato i testi concordati ed il 13 maggio 2026 la presidente della commissione ECON ha inviato una lettera alla presidenza indicando che, qualora il Consiglio adotti la sua posizione in prima lettura conformemente all’accordo generale provvisorio concordato, raccomanderà alla plenaria di accettare la posizione del Consiglio, fatta salva la messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, in occasione della seconda lettura del Parlamento UE.

L’iter proseguirà ora secondo lo schema dell’accordo in seconda lettura anticipata: dall’annuncio della posizione del Consiglio in plenaria, il Parlamento europeo avrà tre mesi, prorogabili di un mese, per pronunciarsi; se adotterà le posizioni senza emendamenti (o non si pronuncerà nel termine previsto), gli atti si considereranno adottati nel testo del Consiglio.

La posizione del Consiglio

La posizione del Consiglio in prima lettura conferma l’architettura duale proposta dalla Commissione nel giugno 2023:

  • un Regolamento (PSR) con le regole su trasparenza, diritti e obblighi di utenti e prestatori di servizi di pagamento
  • una Direttiva (PSD3), che disciplina autorizzazione e vigilanza degli istituti di pagamento, integrando nello stesso regime gli istituti di moneta elettronica (e che abroga la PSD2 e la seconda direttiva sulla moneta elettronica – EMD2).

Gli Stati membri avranno 21 mesi dall’entrata in vigore per il recepimento, con applicazione delle disposizioni nazionali a decorrere dalla medesima scadenza.

Il PSR, in particolare, contiene i seguenti elementi principali, in merito ai quali è stato raggiunto un accordo tra i colegislatori:

  • prevenzione rafforzata delle frodi e quadro rigoroso in materia di responsabilità:
    • i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a predisporre un meccanismo di verifica sincronizzato che convalidi la corrispondenza tra il numero di conto bancario internazionale (IBAN) e il nome specifico del beneficiario prima dell’esecuzione di bonifici
    • regime rigoroso in materia di responsabilità per le frodi di tipo “spoofing” (in cui gli autori delle frodi usurpano l’identità del personale bancario o fingono di utilizzare i canali di comunicazione ufficiali): se il PSP non mette in atto sistemi di prevenzione sufficienti o non rileva le anomalie, il prestatore di servizi di pagamento si assume la responsabilità finanziaria oggettiva per il rimborso dei consumatori truffati
    • per far fronte alle cause profonde delle truffe finanziarie, i principali motori di ricerca e le principali piattaforme elettroniche saranno tenuti a rendere maggiormente conto del proprio operato, verificando che gli inserzionisti finanziari possiedano le necessarie autorizzazioni e si assumano una parte di responsabilità qualora annunci pubblicitari illeciti o ingannevoli eludano i sistemi di verifica e siano diffusi tramite le loro reti
    • gli istituti di pagamento potranno scambiarsi in modo sicuro i dati sulle frodi
  • servizi bancari aperti:
    • ai PSP di radicamento del conto (principalmente banche) sarà vietato creare ostacoli tecnici artificiali o ritardi discriminatori per impedire ai prestatori terzi autorizzati di accedere ai dati sui conti di pagamento
    • i prestatori di servizi di comunicazione elettronica e i fabbricanti di dispositivi mobili saranno tenuti a consentire alle applicazioni di terzi di accedere alle funzionalità tecniche necessarie del dispositivo e di utilizzarle a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.
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