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PSD2: novità sull’applicazione della “limited network exclusion”

13 Luglio 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato sulla Rivista di Diritto Bancario l’articolo di Vincenzo Troiano, Professore Ordinario di Diritto dell’Economia, Dipartimento di Economia, Università di Perugia, e Simone Mezzacapo, Professore Associato di Diritto dell’Economia, Università degli Studi di Perugia dal titolo: “La maggiore convergenza nel negative scope della PSD2: i nuovi criteri applicativi della “limited network exclusion“.

Il presente articolo reca un’analisi delle linee guida da ultimo emanate dall’Autorità bancaria europea (EBA), ai sensi dell’art. 16 del Regolamento (UE) n. 1093/2010, per sollecitare una maggiore convergenza nell’applicazione della c.d. “limited network exclusion” (LNE) prevista dall’art. 3 della PSD2 (come già nella PSD1) in caso di servizi basati su “specifici strumenti di pagamento” utilizzabili solo in “modo limitato”, ciò in quanto l’attuazione e l’applicazione dei requisiti per la corretta applicazione della LNE continuano tutt’ora a divergere eccessivamente tra gli Stati Membri.

Di conseguenza, con tali linee guida l’EBA ha inteso chiarire e armonizzare ulteriormente una serie di aspetti specifici dell’applicazione della LNE ai sensi della PSD2, inclusi i criteri e gli indicatori per valutare se una “rete” di fornitori di servizi o un “gamma di beni e servizi” si qualificano effettivamente e giuridicamente come “limitati”, nonché l’adempimento dei relativi obblighi di notifica alle Autorità nazionali competenti ai sensi dell’art. 37, co. 2, della PSD2.

Le Autorità nazionali competenti devono riferire all’EBA se intendono conformarsi alle linee guida o i motivi per i quali non intendono conformarvisi.

Le linee guida sulla LNE si applicano a partire dal 1° giugno 2022 (tuttavia per alcuni operatori è previsto un periodo transitorio fino al 1° settembre 2022).

Anche se lo sforzo dell’EBA per rafforzare la convergenza normativa e di vigilanza nell’area dei servizi di pagamento al dettaglio e nell’applicazione della LNE è certamente da apprezzare, sembra tuttavia che anche dopo l’applicazione delle linee guida in esame potrà permanere ancora una certa frammentazione in questo settore della regolamentazione del mercato interno.

Risulta infatti che le linee guida lascino comunque un elevato grado di discrezionalità nella valutazione dei requisiti per l’applicazione della LNE, anche per il fatto che, come indicato dalle stesse, tale valutazione deve essere condotta caso per caso e, anche per quanto riguarda alcuni aspetti chiave, deve anche tenere conto delle specificità dei mercati nazionali che a volte hanno strutture e dimensioni diverse.

Quanto poi alla stessa natura giuridica delle linee guida, si ha presente anche che l’EBA, nel fornire “consulenza tecnica” alla Commissione Europea in merito all’annunciata revisione della PSD2, ha suggerito da ultimo sussumere, in tutto o in parte, nella PSD2 il contenuto delle linee guida in esame e/o di conferire mandato all’EBA stessa di elaborare appositi Regulatory Technical Standards sull’applicazione della LNE.

Ciò posto, per contribuire a rafforzare ulteriormente la ricercata maggiore convergenza delle prassi di vigilanza nell’applicazione della LNE, è qui suggerita l’idea di valutare altresì, ad esempio, l’opzione di costituire un gruppo di coordinamento ad-hoc ex art. 45-ter del Regolamento (UE) n. 1093/2010 anche in materia di LNE.

Leggi il contributo completo al seguente link.

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