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PSD2 e segnalazione delle frodi di pagamento: nuova decisione EBA

4 Luglio 2022
Di cosa si parla in questo articolo

L’Autorità bancaria europea (EBA) ha adottato una decisione sulla segnalazione da parte delle autorità competenti dei dati sulle frodi di pagamento ai sensi della Direttiva (UE) 2015/2366 sui servizi di pagamento (PSD2).

Le autorità competenti segnalano all’EBA i dati sulle frodi di pagamento ai sensi della PSD2, come specificato nelle Linee guida dell’EBA in materia, tramite l’infrastruttura centralizzata europea dei dati (EUCLID) e secondo il modello EBA Data Point (DPM).

Questa decisione consente l’istituzione di un flusso di lavoro semplificato in base al quale la Banca centrale europea (BCE), per conto delle autorità competenti competenti, potrebbe presentare dati in linea con le specifiche stabilite nel sitema EUCLID.

Conformemente all’articolo 96, paragrafo 6, della PSD2, i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a segnalare alle autorità competenti i dati statistici sulle frodi relative a diversi mezzi di pagamento.

Le autorità competenti sono tenute a loro volta a fornire all’EBA e alla BCE tali dati in forma aggregata.

Gli orientamenti dell’EBA sulla segnalazione delle frodi, pubblicati nel 2018 e applicabili a partire da gennaio 2019, specificano i dati sulle frodi nei pagamenti che dovrebbero essere segnalati ai sensi del PSD2.

Termini per la segnalazioni delle frodi di pagamento

In base alle Linee guida, le autorità competenti sono tenute a trasmettere i dati aggregati all’EBA e alla BCE entro sei mesi dal giorno successivo alla fine del periodo di segnalazione.

Fatte salve le disposizioni dell’orientamento 3.2 delle Linee guida dell’EBA sulla segnalazione di frodi ai sensi della PSD2, le autorità competenti trasmettono all’EBA i dati di cui all’articolo 2 su base semestrale, entro il 30 giugno per il periodo di segnalazione che termina il 31 dicembre dell’anno precedente e, rispettivamente, entro il 31 dicembre per il periodo di rendicontazione che termina il 30 giugno dello stesso anno.

Tutti i dati trasmessi all’EBA ai sensi della presente decisione sono coperti dal quadro normativo dell’UE in materia di segreto professionale e riservatezza.

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