EBA, con Q&A n. 7675/2025, ha chiarito se, in tema PSD 2, nell’ipotesi in cui un ASPSP (Account Servicing Payment Service Provider, ovvero il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto) fornisce a un PSU (Payment Service User, ovvero il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento), tramite i propri canali di online banking, informazioni specifiche sul motivo del rifiuto di un ordine di pagamento, ex art. 36, par. 1, lett. b), del Regolamento delegato (UE) 2018/389, tali informazioni debbano essere fornite anche tramite l’interfaccia messa a disposizione per un ordine di avvio di pagamento, sia che si tratti di un flusso separato sia di un flusso di reindirizzamento.
Inoltre, in tale contesto ha precisato se tali informazioni debbano essere comunicate anche al PISP (Payment Initiation Service Provider) tramite l’interfaccia dedicata.
Dapprima si ricorda come l’art. 36, par. 1, lett. b), del Regolamento delegato (UE) 2018/389 impone ai prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto (ASPSP) di fornire ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento (PISP) “le stesse informazioni in merito all’avvio e all’esecuzione dell’operazione di pagamento fornite o rese disponibili all’utente dei servizi di pagamento quando l’operazione è disposta direttamente da quest’ultimo“. Tale requisito attua i principi di trasparenza, non discriminazione ed equivalenza funzionale sanciti dalla Direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2).
Nei flussi di reindirizzamento e di autenticazione separata, l’utente (PSU) interagisce temporaneamente all’interno dell’ambiente dell’ASPSP. In tale contesto, l’ASPSP dovrebbe fornire all’utente informazioni specifiche ed esplicite sul motivo del rifiuto di un ordine di pagamento, in modo equivalente a quello che verrebbe fornito se l’ordine di pagamento fosse stato avviato direttamente attraverso i canali di online banking dell’ASPSP stesso.
Tuttavia, nella pratica, mentre gli utenti ricevono in genere informazioni chiare e specifiche sui motivi del rifiuto di un ordine di pagamento attraverso tali canali, i PISP non hanno la certezza che le stesse informazioni vengano effettivamente visualizzate dall’utente tramite le interfacce messe a disposizione per l’avvio del pagamento. Inoltre, alcuni ASPSP limitano la comunicazione ai PISP a uno stato di rifiuto generico, evitando di fornire ai PISP il motivo specifico del rifiuto che viene comunicato all’utente attraverso i propri canali di online banking.
EBA, nella risposta alla questione posta, ricorda come l’art.36, par. 1, lett. b), del citato Regolamento delegato, che riprende in buona parte l’art. 66, par. 4, lett. b), della PSD2, stabilisce che l’ASPSP deve, immediatamente dopo aver ricevuto l’ordine di pagamento, fornire ai PISP le stesse informazioni relative all’avvio e all’esecuzione dell’operazione di pagamento che vengono fornite o messe a disposizione dell’utente quando l’operazione è avviata direttamente da quest’ultimo.
Per quanto riguarda le informazioni fornite dall’ASPSP all’utente sui motivi del rifiuto di un ordine di pagamento, l’art. 79, par. 1, della PSD2 prevede che “qualora il prestatore di servizi di pagamento rifiuti di eseguire un ordine di pagamento o di disporre un’operazione di pagamento, il rifiuto e, se possibile, le relative ragioni […] sono notificati all’utente di servizi di pagamento, salvo se vietato da altre pertinenti disposizioni di diritto dell’Unione o nazionale. Il prestatore di servizi di pagamento, secondo modalità convenute, fornisce o mette a disposizione la notifica quanto prima e, in ogni caso, entro i termini stabiliti in conformità dell’articolo 83 […]“.
Alla luce di quanto sopra, non necessariamente l’utente riceve tali informazioni immediatamente dopo il ricevimento dell’ordine di pagamento. Inoltre, la PSD2 non impone che tali informazioni gli siano fornite attraverso l’interfaccia utilizzata per l’ordine di avvio del pagamento stesso, sia che si tratti di un flusso con reindirizzamento o di un flusso separato. Inoltre, nella pratica, il rifiuto di un ordine di pagamento e la notifica dei motivi del rifiuto avverranno tipicamente dopo l’autenticazione dell’utente, poiché l’ASPSP può generalmente determinare se eseguire o rifiutare l’ordine di pagamento solo una volta completata la procedura di autenticazione.
Per quanto riguarda le informazioni fornite dall’ASPSP al PISP, ai sensi dell’art.36, par. 1, lett. b), del Regolamento delegato (UE) 2018/389 e dell’art. 66, par. 4, lett. b), della PSD2, l’ASPSP deve, immediatamente dopo il ricevimento dell’ordine di pagamento, fornire al PISP le informazioni relative al motivo del rifiuto di un ordine di pagamento, qualora tali informazioni siano fornite all’utente del servizio di pagamento quando l’operazione è avviata direttamente da quest’ultimo.
Ciò fa salvo quanto previsto nella Q&A 2019_4601, che ha chiarito che, qualora l’ASPSP non sia a conoscenza, immediatamente dopo il ricevimento dell’ordine di pagamento, se il pagamento sarà eseguito o meno, non è necessariamente tenuto a fornire tali informazioni al PISP in una fase successiva.

