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Giurisprudenza

Prova della cessione crediti in blocco: l’orientamento della Cassazione

7 Agosto 2023

Cassazione Civile, Sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944 – Pres. De Stefano, Rel. Tatangelo

Di cosa si parla in questo articolo

Con ordinanza n. 17944 del 22 giugno 2023 (Pres. De Stefano, Rel. Tatangelo) la Cassazione ha affrontato il tema della prova della cessione di crediti in blocco.

Rispetto all’azione del cessionario per far valere un determinato credito, sia essa di cognizione o esecutiva, si deve tener conto che la prova della notificazione della cessione, che venga fornita dal cessionario al debitore ceduto ai sensi dell’articolo 1264 c.c., rileva solo per escludere l’efficacia liberatoria del pagamento al cedente, ma non rispetto al trasferimento del credito.

Nel caso in cui tale trasferimento sia contestato dal debitore, deve essere fornita dal creditore cessionario una prova autonoma, pur priva di vincoli di forma e, pertanto, anche in base a presunzioni.

Questi principi in materia di onera della prova rilevano, ricorda la Cassazione, anche laddove la cessione dei crediti sia avvenuta in blocco ai sensi dell’art. 58 T.U.B..

In questi casi, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia dell’avvenuta cessione da parte della società cessionaria, di cui al comma 2 del suddetto articolo 58 TUB, rileva quale notificazione della cessione ex art. 1264 c.c., non costituisce tuttavia, come sopra, di per sé prova della cessione.

Nell’ipotesti di contestazione della cessione, quindi, la società cessionaria dovrà fornirne adeguata prova; la pubblicazione, unitamente ad altri elementi, potrà essere valutata quale mera presunzione.

Se tuttavia oggetto della contestazione non sia l’esistenza dell’operazione di cessione di crediti “in blocco”, ma piuttosto la riconducibilità dello credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le caratteristiche dei rapporti ceduti indicate nella notizia di cessione pubblicata in GU potranno essere valutati per accertare la legittimazione sostanziale della società cessionaria.

In tale ipotesi, la legittimazione potrà essere riconosciuta solo laddove il credito sia riconducibile in modo certo a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche.

Diversamente, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell’operazione dovrà essere fornita in altro modo dal cessionario.

Sugli stessi temi si veda anche la pronuncia sempre della Cassazione, 20 luglio 2023, n. 21821 (Pres. Genovese, Rel. Dongiacomo) disponibile a questo link.

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