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Attualità

Protocollo d’intesa tra l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e le Procure di Roma e Milano: maggior contrasto alla corruzione ed alle condotte anticoncorrenziali

12 Febbraio 2018

Carlotta Ienca

Di cosa si parla in questo articolo

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), con comunicato stampa del 13 gennaio 2018 pubblicato sul sito dell’Autorità, ha reso noto di aver stipulato un Protocollo d’intesa con le procure di Roma e Milano, sottoscritto rispettivamente in data 10 gennaio 2018 e 11 gennaio 2018.

L’iniziativa è volta a rendere maggiormente effettive le attività di prevenzione e contrasto della corruzione all’interno della Pubblica Amministrazione, repressione dei reati contro la stessa Pubblica Amministrazione, tutela del buon funzionamento del mercato.

Tali obiettivi saranno resi possibili, in un’ottica di piena collaborazione, mediante scambi di informazioni tra AGCM e Procure attinenti ad indagini, procedimenti penali ed amministrativi di rispettiva competenza.

Il Protocollo si compone complessivamente di otto articoli, ha una validità di cinque anni, rinnovabili, e sarà soggetto ad un monitoraggio annuale volto ad osservarne lo stato di attuazione.

Entrando nel merito dell’intervento, l’art. 2 del Protocollo, recante “Ambiti di collaborazione”, individua i settori entro cui si realizzerà questa iniziativa, consistenti (i) nei procedimenti istruttori e nelle azioni in giudizio avviate dall’Autorità nei confronti di atti amministrativi generali, regolamenti e provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato (rispettivamente artt. 14 e 21-bis L. 287/1990), nonché nei procedimenti che coinvolgono l’AGCM in tema di tutela dei consumatori (artt. 27 e 66 del D. Lgs. 206/2005, Codice del Consumo); (ii) nelle richieste rivolte dalla Procura all’AGCM per l’acquisizione di documentazione, atti, informazioni e chiarimenti in materie di competenza dell’Autorità; (iii) nella trasmissione alla Procura, da parte dell’AGCM, degli esiti di attività d’indagine, ispettiva e istruttoria in genere da cui emergano profili aventi rilievo penale.

L’implementazione di questo sistema, che istituisce un flusso informativo a doppio senso, viene descritta nel successivo art. 3 del Protocollo, che individua le “Linee-guida per lo svolgimento della collaborazione”. Con riferimento ai procedimenti istruttori di competenza dell’AGCM, di cui al punto (i), la Procura potrà inviare all’Autorità, anche su richiesta di quest’ultima, copia delle richieste di applicazione di misure cautelari o delle richieste di rinvio a giudizio, corredate dai conseguenti provvedimenti del giudice e dagli atti investigativi che le hanno supportate, ove ostensibili, relativamente ai reati che interessano in particolare il corretto funzionamento del mercato ovvero che incidono in misura rilevante sugli interessi economici dei consumatori.

Con riferimento alle richieste rivolte dalla Procura all’AGCM per l’acquisizione di documentazione, atti e informazioni, di cui al punto (ii), volte a conoscere eventuali attività svolte dall’Autorità in relazione al caso oggetto di indagine, l’AGCM trasmetterà tempestivamente quanto richiesto. Le richieste delle Procure potranno riguardare anche la fase pre-istruttoria, nonché la documentazione inerente la domanda di clemenza (art. 15 comma 2-bis L. n. 287/90) depositata da un’impresa. In tale ultimo caso, previa tempestiva informativa, le Parti si coordineranno al fine di salvaguardare l’efficacia delle rispettive indagini. Infine la Procura potrà altresì richiedere all’AGCM informative su tematiche di particolare interesse affrontate nell’ambito della sua attività di enforcement.

In tutti i casi in cui dall’attività istruttoria e/o ispettiva dell’Autorità in materia di tutela della concorrenza o del consumatore, fuori dai casi di comunicazioni anonime, emergano condotte aventi rilievo penale l’AGCM, come indicato al punto (iii), ne dovrà trasmettere comunicazione alla Procura, specificando lo stato del procedimento, i tempi previsti per la sua conclusione e, successivamente, gli esiti dei propri accertamenti, corredati dagli atti istruttori, al fine di consentire un tempestivo avvio delle indagini. Se dovesse essere necessario, le Parti concorderanno anche le modalità di intervento più opportune, così da non compromettere “l’effetto sorpresa” delle attività giudiziarie o amministrative.

Le domande di clemenza ricevute dall’Autorità dovranno essere oggetto di tempestivo scambio informativo con le Procure ogniqualvolta da esse emergano fatti delittuosi contro la Pubblica Amministrazione. In tal caso AGCM e Procura si coordineranno al fine di salvaguardare l’efficacia del programma di clemenza la speditezza delle indagini penali, e per mettere a disposizione dell’Autorità giudiziaria ogni elemento utile alla valutazione delle condotte successive al fatto illecito, poste in essere dalle imprese e dai singoli individui.

Infine assume un certo rilievo l’art. 8 – posto a chiusura del documento – recante “Sicurezza delle informazioni e privacy”, in forza del quale si dichiara che il trattamento dei dati personali gestiti nell’ambito delle attività svolte in attuazione di tale Protocollo sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e rispetto del segreto istruttorio. Verranno altresì osservati il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni, e le Linee Guida attuative del Garante per la protezione dei dati personali.

I Protocolli siglati vanno certamente ad istituzionalizzare una prassi, già esistente da tempo, che vede l’AGCM collaborare attivamente con le Procure, fornendo loro tutte le informazioni ed i documenti rilevanti sotto il profilo penale.

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