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Prospetti non-equity: nuove regole Consob per un’approvazione più rapida

12 Giugno 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Con delibera n. 23574 del 28 maggio 2025 la Consob ha approvato alcune modifiche al Regolamento Emittenti volte a snellire e accelerare i tempi di autorizzazione i tempi di approvazione dei prospetti informativi relativi a titoli non-equity.

L’iniziativa mira a rendere il mercato dei capitali italiano maggiormente attrattivo e risponde alla delega conferita alla Consob dall’articolo 95, comma 1, lettera e), del TUF, che le consente di stabilire procedure organizzative interne, anche differenziate in base alle caratteristiche dei prodotti e degli emittenti.

Il fulcro dell’intervento è rappresentato dall’introduzione del nuovo articolo 8-bis, che attribuisce al Responsabile di Divisione della Consob competente per materia il potere di adottare l’atto finale di approvazione del prospetto per i titoli “non-equity”.

Il Responsabile di Divisione potrà delegare tale competenza ad altro personale con qualifica dirigenziale all’interno della stessa divisione, garantendo così maggiore flessibilità e celerità nel processo.

Tuttavia, la competenza all’approvazione rimane in capo alla Commissione laddove:

  • vi siano elementi di incertezza sulla continuità aziendale dell’emittente (es. da informativa di bilancio o relazioni di controllo);
  • l’emissione sia parte di un’operazione di risanamento o ristrutturazione aziendale;
  • l’emittente abbia richiesto di omettere dal prospetto talune informazioni che devono esservi incluse ai sensi dell’art. 18 del reg. Prospetto;
  • l’approvazione sia richiesta da un emittente di un Paese terzo che abbia redatto il prospetto secondo la propria legislazione nazionale;
  • il prospetto riguardi titoli con valore e/o sottostante riferibili a cripto-attività o a derivati su cripto-attività o a derivati complessi con struttura innovativa.

Il Responsabile di Divisione sarà inoltre responsabile dell’adozione del certificato di approvazione previsto dall’articolo 25 del Regolamento (UE) 2017/1129 (Regolamento Prospetto).

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