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Giurisprudenza

Propensione alla riduzione della pretesa dell’Amministrazione finanziaria irrilevante in caso di mancato raggiungimento di definizione dell’accertamento con adesione

17 Dicembre 2015

Cassazione Civile, Sez. V, 20 novembre 2015, n. 23776

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza in commento la Cassazione è tornata ad approfondire alcuni aspetti della disciplina prevista in tema di accertamento con adesione ex artt. 6 e segg., D.Lgs. 218/1997.

La Suprema Corte ha preliminarmente ribadito come la presentazione di istanza con adesione da parte del contribuente non determini l’inefficacia dell’avviso di accertamento, ma solo la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni, decorsi i quali – in mancanza di perfezionamento della definizione consensuale della pretesa dell’Erario ed in assenza di tempestiva impugnativa innanzi il Giudice tributario – l’atto impositivo assume il carattere della definitività.

Ciò posto, la Corte si è soffermata sull’ipotesi in cui, malgrado il perfezionamento consensuale non si sia verificato e non vi sia stata la sottoscrizione di alcun accordo di definizione, dai verbali in contradditorio risulti che le parti avevano raggiunto una parziale intesa in ordine all’annullamento di specifiche rettifiche originariamente contenute nell’atto impositivo dell’Amministrazione finanziaria.

Con riferimento a tale ipotesi, la Cassazione ha evidenziato come, a fronte del mancato perfezionamento della procedura di definizione, gli avvisi di accertamento non impugnati in terminis debbano ritenersi pienamente validi anche con riferimento a quelle rettifiche su cui, in sede di contraddittorio, sia emersa la volontà di entrambe le parti di addivenire ad un annullamento.

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