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Giurisprudenza

Project financing: la fase di selezione del progetto e quella di gara ad evidenza pubblica non sono autonome fra loro

5 Aprile 2012

T.A.R. Emilia Romagna, sez. II, 26 marzo 2012, n. 233

Di cosa si parla in questo articolo

Il TAR dell’Emilia Romagna (sezione II di Bologna, 26 marzo 2012, n. 233) si occupa della procedura del project financing.

In particolare il TAR dell’Emilia Romagna, richiamando l’orientamento recentemente espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Cons. Stato A.P. 28/1/2012 n.1), ha affermato come nella procedura di project financing, piuttosto che individuarsi due serie sub procedimentali collegate ed autonome (l’una di selezione del progetto di pubblico interesse; l’altra di gara ad evidenza pubblica sulla base proprio del progetto dichiarato di pubblica utilità), debba meglio configurarsi una fattispecie a formazione progressiva, in cui lo scopo finale (cioè l’aggiudicazione della concessione al soggetto che propone di realizzare l’opera col sistema economicamente più vantaggioso) si realizza attraverso le descritte (e progressive) fasi che non sono solo funzionalmente collegate (tra di loro in funzione dello scopo), ma sono biunivocamente interdipendenti.

Ne consegue che la prima non è logicamente e giuridicamente concepibile senza la seconda e viceversa, con la ulteriore e definitiva conseguenza che esse non sono giuridicamente autonome, non potendo essere separate tra di loro a pena della stessa esistenza della procedura.

A fronte del principio sopraindicato, il TAR dell’Emilia Romagna ha ritenuto che, dall’accertata mancanza di autonomia del contratto stipulato a seguito di un’aggiudicazione giudicata illegittima e perciò annullata, deriva l’impossibilità di mantenimento in vita dell’atto negoziale relativo alla concessione per la realizzazione e gestione dell’opera pubblica.

Peraltro, rileva il TAR dell’Emilia Romagna, la stessa disciplina relativa alla procedura di finanza di progetto (ratione temporis identificabile negli artt. 34 e segg. L. n. 109 del 1994) prevedeva già un unico articolato procedimento, sì da escludere l’autonomia della seconda fase procedimentale relativa all’affidamento in concessione e alla stipula del relativo contratto, rispetto alla prima relativa alla scelta del soggetto promotore.

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