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Giurisprudenza

Il “programma modello di clemenza” dell’European Competition Network non è vincolante per le autorità nazionali garanti della concorrenza

20 Gennaio 2016

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. II, 20 gennaio 2016, C-428/14

Con la sentenza del 20 gennaio 2016 C‑428/14 la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato i seguenti principi in materia di applicazione uniforme delle regole di concorrenza negli Stati membri mediante un meccanismo di cooperazione tra la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza (c.d. European Competition Network).

1) Le disposizioni del diritto dell’Unione europea, in particolare l’articolo 101 TFUE e il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE], devono essere interpretate nel senso che gli strumenti adottati nell’ambito della rete europea della concorrenza, segnatamente il programma modello di clemenza di tale rete, non hanno effetto vincolante nei confronti delle autorità nazionali garanti della concorrenza.

2) Le disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 101 TFUE e il regolamento n. 1/2003, devono essere interpretate nel senso che tra la domanda d’immunità che un’impresa abbia presentato o sia in procinto di presentare alla Commissione europea e la domanda semplificata presentata per la medesima intesa a un’autorità nazionale garante della concorrenza non sussiste alcuna connessione giuridica che obblighi tale autorità a valutare la domanda semplificata alla luce della domanda d’immunità. La circostanza che la domanda semplificata rispecchi fedelmente o meno il contenuto della domanda presentata alla Commissione è, al riguardo, irrilevante.

Qualora la domanda semplificata presentata a un’autorità nazionale garante della concorrenza abbia un ambito materiale più ristretto di quello della domanda d’immunità presentata alla Commissione, detta autorità nazionale non è tenuta a contattare la Commissione o l’impresa stessa al fine di accertare se tale impresa abbia individuato esempi concreti di condotte illecite nel settore asseritamente coperto da tale domanda d’immunità ma non da detta domanda semplificata.

3) Le disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 101 TFUE e il regolamento n. 1/2003, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a che un’autorità nazionale garante della concorrenza accetti, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, una domanda semplificata d’immunità di un’impresa che abbia presentato alla Commissione non una domanda d’immunità totale, bensì una domanda di riduzione di ammende.


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