WEBINAR / 10 Febbraio
Attuazione CCD 2 per banche e intermediari del credito


Estensione dell’ambito applicativo e riflessi operativi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/01


WEBINAR / 10 Febbraio
Attuazione CCD 2 per banche e intermediari del credito
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Profilo di rischio del cliente e obblighi informativi degli intermediari

5 Febbraio 2026

Antonio Di Ciommo – Dottore di Ricerca, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Cassazione Civile, sez. I, 30 settembre 2025, n. 27965 – Pres. Scoditti, Rel. Rolfi

Di cosa si parla in questo articolo

Con ordinanza n. 27965 del 21 ottobre 2025, la sez. I civ. della Corte di Cassazione (Pres. E Scoditti, Rel. F.V.A. Rolfi), è tornata sul tema dell’inottemperanza degli intermediari finanziari agli obblighi informativi verso investitori pur speculativamente orientati.

confermando l’orientamento già espresso in Cass. civ., sez. I, ord. n. 12990/2023; sez. III, ord. n. 7288/2023; sez. I, ord. n. 19891/2022, ha ribadito che, in tema di intermediazione finanziaria, anche l’investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la propria scelta nell’ambito di tutte le opzioni offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio specifici che gli siano stati segnalati.

Ne deriva che l’inottemperanza degli intermediari agli obblighi informativi fa presumere la sussistenza di un nesso di causalità tra inadempimento e pregiudizio la cui prova contraria, a carico dell’intermediario, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell’investitore anche se basate su scelte pregresse.

La S.C. ha, dunque ribadito che “anche l’investitore con una elevata propensione al rischio, invero, deve ricevere dall’intermediario tutte le informazioni necessarie e valutare il singolo investimento e, in particolare, i caratteri di rischiosità del medesimo, non potendosi intendere la propensione al rischio come mera ed acritica accettazione di qualsiasi livello di incertezza degli esiti dell’investimento, indipendentemente dal livello di informazione resa dall’intermediario. Quest’ultimo, anzi, venendo meno ai propri doveri di informazione viene a determinare una condizione di disorientamento dell’investitore, impedendogli di svolgere quella valutazione razionale che distingue la propensione al rischio – che è accettazione del grado elevato di un’incertezza ed imprevedibilità di cui si è tuttavia pienamente e lucidamente consapevoli – dal mero azzardo acritico, non ponderato e quindi irrazionale”.

La S.C. ha, perciò, respinto i motivi di ricorso con cui la banca censurava la decisione di appello in punto di inadempimento degli obblighi informativi a carico dell’intermediario nella prestazione dei propri servizi di investimento verso la clientela.

La Cassazione ha, tuttavia, accolto il ricorso della banca in punto di decorrenza degli interessi, in quanto, pur se in presenza di una pronuncia di risoluzione del contratto di acquisto degli strumenti per inadempimento dell’intermediario, “la prova della mala fede di quest’ultimo non può reputarsi in re ipsa per il solo effetto dell’imputabilità dell’inadempimento all’intermediario medesimo”

Pertanto, in conformità a quanto già stabilito da Cass. civ., sez. I, ord. n. 3912/2018, il credito restitutorio del cliente avente ad oggetto il rimborso del capitale produce interessi ai sensi dell’art. 2033 c.c. solo con decorrenza dalla proposizione della domanda giudiziale, gravando su chi richiede la decorrenza dal versamento l’onere di provare che l’intermediario era in mala fede.

Infine, dopo aver precisato che non può applicarsi al caso il principio individuato da Cass. civ., sez. I, sent. 423/2025 in quanto applicabile al caso della mala o buona fede nella riscossione delle cedole e non della restituzione dell’importo versato per l’investimento, la S.C. ha stabilito che la regola dell’art. 2033 c.c. sulla spettanza di frutti e interessi non riguarda nel caso di specie quelli previsti dal contratto (che sono oggetto di restituzione in ragione della retroattività ex art. 1458 c.c.), ma i frutti e gli interessi che maturano per legge in relazione alla somma di denaro oggetto di ripetizione.

In particolare, il caso affrontato dalla S.C. riguarda un cliente al dettaglio che aveva convenuto in giudizio una banca per ottenere la risoluzione dei contratti relativi alle operazioni di acquisto di titoli del debito pubblico della Repubblica Argentina compiute nel maggio 2001, lamentando la violazione da parte della banca degli obblighi informativi in relazione a detti strumenti finanziari.

La Corte d’Appello di Catania, in riforma della sentenza di primo grado, dopo aver rilevato la mancata informativa al cliente sugli strumenti e l’omessa valutazione di adeguatezza o appropriatezza degli investimenti prima della conclusione delle operazioni di acquisto, aveva dichiarato la risoluzione del contratto e condannato la banca alla restituzione del capitale investito (circa 90 mila euro), condannandola al pagamento degli interessi legali a decorrere dalla data degli acquisti.

La banca ha fatto ricorso alla S.C. censurando sulle pronunce della Corte d’Appello in ordine alla responsabilità di quest’ultima nella prestazione dei servizi di investimento e, in particolare, l’omessa valutazione dell’effettivo profilo di rischio del cliente e l’errore del giudice di merito nel pronunciare la decorrenza degli interessi restitutori sulla somma corrisposta a suo tempo dal cliente per gli investimenti.

La S.C. ha accolto esclusivamente il motivo ricorso della banca relativo alla decorrenza degli interessi, cassando la sentenza e rinviando alla Corte d’Appello di Catania affinché applicasse il principio secondo cui, in assenza di prova della mala fede, gli interessi dovuti sugli importi oggetto di restituzione decorrono dalla domanda giudiziale e non dalla data delle operazioni di acquisto.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 24 Febbraio
Whistleblowing: la gestione del canale interno di segnalazione


Nuove Linee guida ANAC 26 novembre 2025

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 03/02


WEBINAR / 10 Febbraio
Attuazione CCD 2 per banche e intermediari del credito


Estensione dell’ambito applicativo e riflessi operativi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/01

Iscriviti alla nostra Newsletter