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Attualità

Avvocati e polizze assicurative: prima lettura al nuovo regime di copertura

14 Ottobre 2016

Massimo Mazzola, Dottorando di ricerca in Studi Giuridici Comparati ed Europei nell’Università di Trento

Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 dell’11 ottobre 2016, in attuazione dell’art. 12, co. 5, L. 247/2012 (Legge professionale Forense), il decreto del Ministero della Giustizia dd. 22 settembre 2016, recante condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile dell’avvocato, per tutti i danni provocati dal professionista (ovvero da suoi collaboratori, praticanti, dipendenti o sostituti) a terzi, nell’espletamento dell’attività professionale (giudiziale e/o stragiudiziale, ex art. 1, co. 6) (cfr. contenuti correlati).

Il provvedimento entrerà in vigore decorso un anno dalla sua pubblicazione, e le polizze assicurative stipulate in epoca antecedente all’entrata in vigore del decreto dovranno essere adeguate a quanto da esso dettato (art. 5, co. 2 e 3).

Alcune disposizioni del testo sono invero degne di nota.

Viene previsto, anzitutto, un regime di responsabilità della Compagnia per l’intero (salvo regresso), in caso di responsabilità solidale dell’avvocato (art. 1, co. 10), nonché un generale divieto di recesso dell’assicuratore dal contratto, a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, avvenuti nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività eventualmente previsto (art. 2, co. 2).

E’ altresì imposto – ed è questa la novità di maggior rilievo – l’obbligo inderogabile, da parte delle Compagnie, di offrire un’estensione retroattiva della copertura illimitata (Full Prior Retroactive Clause), nonché, con esclusivo riferimento ai professionisti che dovessero cessare l’attività durante il periodo di vigenza della polizza, una clausola di ultrattività almeno decennale (run-off cover).

Il formante normativo, a pochi mesi dall’arresto delle SS.UU. in tema di polizze on claims made basis (6 maggio 2016, n. 9140), mostra così di accogliere la variante pura del modello, al fine di scongiurare i vuoti di copertura che – come sottolineato da più parti – possono determinarsi nel passaggio da una polizza all’altra, qualora l’assicurato abbia stipulato una garanzia con limitazione temporale della responsabilità (modello claims made cd. impuro).

Abbandonata è, invece, l’idea – benché sostenuta da alcuni esponenti della dottrina – di offrire, quantomeno in via alternativa, una copertura di tipo tradizionale, basata su di un meccanismo di attivazione della garanzia fondato sul momento di accadimento del sinistro (fait générateur), piuttosto che su quello della richiesta di risarcimento del danneggiato.

L’obiettivo del legislatore, ovvero una maggiore ed effettiva protezione della platea degli assicurati – e, di riflesso, degli eventuali danneggiati – è stato centrato.

Sotto questo profilo va salutato con favore il divieto di recesso della Compagnia dal contratto in corso, in caso di denuncia del sinistro o del suo indennizzo: viene meno così il rischio che l’assicurato possa trovarsi, dopo tali eventi, esposto a scopertura assicurativa a fronte di eventuali, ulteriori e successivi claims, originariamente ricompresi nel periodo di efficacia temporale della polizza sottoscritta.

Ragionevole è, d’altronde, la previsione di una copertura postuma di default almeno decennale, per i professionisti che dovessero collocarsi a riposo in corso di polizza.

Il sistema italiano s’allinea finalmente, sotto questo profilo, con quanto previsto in altri ordinamenti stranieri, che ormai da tempo hanno accolto tale soluzione.

Si consideri, a titolo d’esempio, che tra le condizioni generali di contratto di assicurazione per la copertura dei rischi professionali, redatte dall’Ordine degli avvocati d’Oltremanica (Minimum Terms and Conditions of Professional Indemnity Insurance for Solicitors Registered in England and Wales, note sotto l’acronimo MCT), ed imposte alla Compagnie assicurative accreditate (Qualifying Insurers), ricorre la previsione obbligatoria di una copertura postuma, giusta la quale, nell’ipotesi in cui il professionista cessi l’attività durante il periodo di efficacia della garanzia, l’assicurazione è chiamata a coprire le richieste di risarcimento presentate all’assicurato entro 6 anni dalla cessazione dell’attività (clause 5.5).

Non è il caso, tuttavia, di lasciarsi andare a facili entusiasmi, qualora invece si prenda in considerazione l’obbligo di offrire indistintamente ai professionisti un’estensione della copertura retroattiva, senza alcuna barriera temporale (cd. retroactive date).

Lo scenario che pare prospettarsi è, infatti, quello di un sostanziale innalzamento dei premi assicurativi: s’imporrà, giocoforza, la necessità per le Compagnie di un’appostazione a bilancio di riserve aggiuntive IBNR (per i sinistri occorsi ma non ancora denunciati in costanza di polizza), considerato che il loss ratio (rapporto sinistri/premi) dell’annualità di polizza verrà ad essere gravato non solo dalla sinistralità dell’anno, ma anche dai claims tardivamente notificati in tale annualità, benché relativi ad illeciti verificatisi in (qualunque) epoca antecedente rispetto alla stipulazione della garanzia.

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