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Giurisprudenza

Processo tributario e atti di parte acquisiti al fascicolo telematico

6 Marzo 2024

Chiara Lattanzi, Dottoranda di ricerca in diritto tributario presso l’Università di Milano Bicocca

Cassazione Civile, Sez. Tributaria, 01 febbraio 2024, n. 3005 – Pres. De Masi, Rel. Di Pisa

Di cosa si parla in questo articolo

La Suprema Corte, con la sentenza del 1° febbraio 2024, n. 3005, ha stabilito che “gli atti di parte del fascicolo telematico in primo grado risultano definitivamente acquisti al fascicolo d’ufficio e devono essere presi in esame dal giudice del gravame anche nell’ipotesi in cui la parte non provveda a depositarli nuovamente”.

La controversia traeva origine da un contenzioso promosso da un contribuente che si era visto rigettare, dalla Commissione tributaria di secondo grado, l’appello proposto avverso una decisione della Commissione tributaria di primo grado sul presupposto che tutte le eccezioni fossero sprovviste di prova documentale: ciò in quanto non sarebbe stato possibile rinvenire copia della documentazione a fondamento delle proprie difese.

La Suprema Corte poggia la propria decisione partendo da un recentissimo orientamento delle Sezioni Unite (Cass. SS. UU 16 febbraio 2023, n. 4835) le quali hanno dettato il principio di “non dispersione della prova” nel processo civile (operante anche nel “rito telematico”), a mente del quale il fatto storico rappresentato nei documenti depositati si ha per dimostrato nel processo costituendo fonte di conoscenza del giudice.

Alla luce di tali principi, secondo i Giudici di legittimità, nel processo tributario, “nato” sin dal primo grado di giudizio secondo modalità telematiche, le parti non sono tenute a depositare nuovamente in appello le produzioni del fascicolo di parte.

Gli atti di parte, infatti, devono essere considerate acquisiti al fascicolo telematico d’ufficio e devono, obbligatoriamente, essere esaminate dal giudice di seconda istanza.

D’altro canto, la trasmissione da parte della Commissione tributaria provinciale (oggi Corte di Giustizia) del fascicolo informatico al giudice di seconde cure, avviene tramite il S.I.GI.T., con le modalità tecniche operative stabilite, finalizzate ad assicurarne la data certa nonché l’integrità e l’autenticità.

 

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