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Privacy: Linee guida dei Garanti europei su DPO, diritto alla portabilità ed Autorità capofila

19 Dicembre 2016
Di cosa si parla in questo articolo

Il Gruppo dei Garanti UE ha approvato lo scorso 13 dicembre tre documenti con indicazioni e raccomandazioni su importanti novità del Regolamento 2016/679 sulla protezione dei dati, in vista della sua applicazione a livello nazionale a partire dal maggio 2018.

Le linee guida hanno ad oggetto il responsabile per la protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO), il diritto alla portabilità dei dati e l’autorità capofila che fungerà da sportello unico per i trattamenti transnazionali.

Pr quanto riguarda il DPO, si specificano i requisiti soggettivi e oggettivi di questa figura, la cui designazione sarà obbligatoria per tutti i soggetti pubblici e per alcuni soggetti privati sulla base di criteri che il Gruppo ha chiarito nel documento. Nel documento vengono illustrate (anche attraverso esempi concreti) le competenze professionali e le garanzie di indipendenza e inamovibilità di cui il DPO deve godere nello svolgimento delle proprie attività di indirizzo e controllo all’interno dell’organizzazione del titolare.

Per quanto riguarda il diritto alla portabilità, il Gruppo evidenzia il suo valore di strumento per l’effettiva libertà di scelta dell’utente, che potrà decidere di trasferire altrove i dati personali forniti direttamente al titolare del trattamento (piattaforma di social network, fornitore di posta elettronica etc.) oppure generati dall’utente stesso navigando o muovendosi sui siti o le piattaforme messe a sua disposizione. Il documento esamina anche gli aspetti tecnici legati soprattutto ai requisiti di interoperabilità fra i sistemi informatici e alla necessità di sviluppare applicazioni che facilitino l’esercizio del diritto.

Infine, i Garanti Ue hanno chiarito i criteri per la individuazione della “Autorità capofila” che deve fungere da “sportello unico” per i trattamenti transnazionali (se il titolare o il responsabile tratta dati personali in più stabilimenti nell’Ue o offre prodotti o servizi in più Paesi Ue anche a partire da un solo stabilimento). Si tratta di un elemento importante del nuovo quadro normativo, e le Linee guida vogliono aiutare i titolari o responsabili del trattamento a individuare correttamente l’Autorità competente in questi casi così da evitare controversie e garantire un’attuazione efficace del Regolamento.

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