Con decreto di rigetto del 21 maggio 2024, il Tribunale di Bologna, Sez. Spec. Imprese (Pres. Guernelli), ha chiarito che la nomina giudiziale dei liquidatori ex art. 2487, c. 2 C.c. è ammissibile in ipotesi di “stallo” dell’organo assembleare, circostanza che non ricorre quando il liquidatore nominato non accetti l’incarico e non sia perciò possibile esperire uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per la regolazione della crisi.
Nel caso in esame, in particolare, l’assemblea di una cooperativa agricola aveva deliberato di agire in responsabilità nei confronti dei membri del c.d.a. ex art. 2393 c.c. con conseguente loro revoca di diritto.
Preso atto dell’impossibilità di nominare un nuovo c.d.a. per mancanza di candidati, l’assemblea accertava lo stato di scioglimento e liquidazione della società ex art. 2484, 1° co., n. 3, C.c. provvedendo alla nomina del liquidatore il quale, tuttavia, rifiutava l’incarico.
I membri del collegio sindacale, in qualità di legali rappresentanti della società ex art. 2386, u.c., C.c., presentavano ricorso per la nomina del liquidatore affinché questo potesse esperire uno degli strumenti di regolazione della crisi ex art. 23 CCII.
Il Tribunale, tuttavia, rigettava il ricorso affermando che l’urgenza di atti di gestione non poteva essere ricondotta alla “situazione di stallo assembleare” di cui all’art. 2487, 2° co., c.c., norma che limita l’esercizio surrogatorio da parte dell’autorità giudiziaria di funzioni dell’assemblea “quando l’assemblea non si costituisca o non deliberi”.
Invero, il rifiuto del liquidatore nominato non rivelava “un “blocco” dell’operatività dell’assemblea” ma soltanto la necessità di riconvocarla per procedere ad una nuova nomina del liquidatore.


