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Giurisprudenza

Precetto e mancato avviso della facoltà di ricorrere al sovraindebitamento

1 Settembre 2022

Cassazione Civile, Sez. III, 26 luglio 2022, n. 23343 – Pres. De Stefano, Rel. Saija

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 23343 del 26 luglio 2022 la Corte di Cassazione (Pres. De Stefano, Rel. Saija), ha analizzato le conseguenze della mancata indicazione, nell’atto di precetto, dell’avviso circa la possibilità per il debitore di ricorrere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Secondo la Cassazione, la mancanza di tale avvertimento non può comportare l’invalidità dell’atto di precetto, configurando una mera irregolarità

A tale conclusione, oltre al dato letterale della norma di cui all’art. 480 c.p.c., depongono ragioni di carattere funzionale e sistematico, posto che l’intimato ha la possibilità di ricorrere, anche dopo l’inizio e a prescindere dall’esito dell’esecuzione, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Residua l’ipotesi in cui l’esecutato dimostri il pregiudizio patito a causa del mancato avvertimento, conseguente all’impossibilità di accedere tempestivamente ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, e connesso al non aver impedito l’inizio dell’azione esecutiva, ovvero la vendita o l’assegnazione dei propri beni. 

Di seguito il principio di diritto espresso dalla Cassazione:

L’omissione dell’avvertimento di cui all’art. 480, comma 2, secondo periodo c.p.c. (introdotto dall’art. 13, comma 1, lett. a), del d.l. n. 83 del 2015, conv. in legge n. 132 del 2015) – che prescrive che il creditore precettante debba informare il debitore intimato dell’opportunità di proporre una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 2012 – costituisce mera irregolarità e non determina la nullità del precetto, giacché la nuova disposizione non commina espressamente tale sanzione, né essa è altrimenti desumibile, la novella non essendo posta a presidio della posizione processuale del debitore, bensì avendo soltanto l’obiettivo di promuovere o stimolare un più massiccio ricorso a dette nuove procedure”.

 

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