Il collegio di Milano dell’ABF, con la decisione n. 575 del 22 gennaio 2026 (Pres. A. Tina, Rel. M. Santarelli), si è pronunciato in materia di segnalazione ai Sistemi di informazione creditizia (SIC), su ricorso di un cliente che contestava la legittimità delle segnalazioni effettuate a suo carico in CRIF, CTC ed EXPERIAN sotto più profili, tra cui la trasmissione del preavviso di registrazione nei citati SIC – non mediante raccomandata o comunque in formato cartaceo, ma soltanto – tramite SMS, l’assenza di indicazioni puntuali nel medesimo, e comunque l’avvenuto pagamento subito dopo il messaggio in questione.
Pronunziandosi sullo specifico profilo della legittimità dell’invio del preavviso tramite SMS, il Collegio, in primo luogo, rileva che il Codice di Condotta SIC ammette che l’intermediario utilizzi forma di messaggistica istantanea, purché le stesse consentano il tracciamento dell’avvenuta consegna delle comunicazioni e la modalità sia stata pattuita con il cliente.
Sulla base di ciò, accertato che il contratto di finanziamento oggetto della controversia prevedeva tale modalità, che l’intermediario utilizzava di un servizio (prestato da una società terza) che “conserva su un proprio database giudiziario […] i dati di traffico telefonico degli SMS” inviati dallo stesso e che dal medesimo database emergeva l’identificativo, il numero di telefono destinatario, la data ed il testo (sufficientemente specifico) del messaggio, ha ritenuto l’”idoneità di tale SMS a valere come preavviso di segnalazione”, sussistendone la prova dell’invio e della data di ricezione.
Il Collegio si è inoltre pronunciato in ordine alla tempestività della comunicazione, pure contestata.
In merito a tale profilo, ha preliminarmente ribadito orientamenti già espressi dall’Arbitro e, segnatamente, ha affermato che l’onere di provare il momento in cui la segnalazione ai SIC diviene visibile negli stessi è in capo all’intermediario (e, sul punto, richiama ABF Torino, n. 5585/2025) e che l’intervenuto preavviso, sia pur successivo alla prima segnalazione (la quale è naturalmente è da ritenersi illegittima), rende legittime le segnalazioni successive alla ricezione della comunicazione stessa (Collegio di Coordinamento, n. 4632/2023).
Poste queste premesse, dato atto della prova della ricezione della comunicazione avvenuta nei termini suesposti, oltre che, per altro, del pagamento di une delle rate in contestazione, il Collegio ha accolto parzialmente ricorso, ordinando la cancellazione della segnalazione rispetto alla quale il preavviso non è stato tempestivo, e confermando per il resto la legittimità delle altre.


