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Giurisprudenza

Postergazione del rimborso dei finanziamenti soci: chiarimenti sul requisito di “eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto”

25 Ottobre 2016

Federico Urbani, Attorney Trainee presso Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

Tribunale di Milano, 13 giugno 2016, n. 7265

Di cosa si parla in questo articolo

La Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano ha recentemente fornito alcuni utili chiarimenti in merito alla disciplina codicistica in materia di postergazione del rimborso dei finanziamenti soci, come delineata dall’articolo 2467 c.c.

In particolare, tale norma prevede la postergazione del rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci in favore della società – rispetto alla soddisfazione degli altri creditori – nel caso in cui detti finanziamenti “in qualsiasi forma effettuati, [siano] stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.

A tale riguardo, il giudice ambrosiano ha chiarito che la citata disciplina debba trovare applicazione indipendentemente dalla presenza di uno stato di formale liquidazione dell’entità finanziata. La tutela dei terzi creditori rispetto a quella dei soci finanziatori prescinde infatti da tale situazione, rendendosi necessaria anche in circostanze meno radicali della vita d’impresa, ossia nei casi in cui, in assenza del finanziamento da parte del socio, la società versi in uno stato di “sostanziale insolvenza”.

Inoltre, il Tribunale di Milano ha specificato tale “eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto” – momento, nell’opinione del giudice, non alternativo o distinto rispetto alla situazione “nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento” – deve sussistere tanto al momento dell’effettuazione del finanziamento, quanto al momento della domanda di rimborso.

Pertanto, qualora la società versi in stato di squilibrio finanziario (inteso, come si è detto, come stato di sostanziale insolvenza e non di formale liquidazione) al momento della dazione da parte del socio finanziatore, ma non al momento della richiesta di rimborso, quest’ultimo non dovrà essere postergato alla soddisfazione degli altri creditori.

Il Tribunale di Milano ha infine chiarito che l’iscrizione contabile di un “versamento” effettuato da un socio nello stato patrimoniale del passivo di bilancio, non nel patrimonio netto, in assenza di contrarie indicazioni di volontà, impedisce la qualificazione di tale “versamento” come “versamento in conto capitale” (la cui restituzione sarebbe inesigibile da parte del socio, in quanto somma definitivamente acquisita dalla società).

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