WEBINAR / 14 maggio
La POG nelle nuove aspettative di vigilanza IVASS

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 24/04


WEBINAR / 14 maggio
La POG nelle nuove aspettative di vigilanza IVASS
www.dirittobancario.it
Approfondimenti

Polizze parametriche e problematiche giuridiche connesse

6 Giugno 2023

Silvia Lolli, Counsel, Hogan Lovells

Davide Valloni, Associate, Hogan Lovells

Federico Bastoni, Trainee, Hogan Lovells

Di cosa si parla in questo articolo

Il presente contributo analizzare caratteristiche, funzioni, vantaggi e criticità delle c.d. polizze parametriche, che si definiscono come quelle polizze che si caratterizzano per il fatto che il diritto all’indennizzo assicurativo non dipende dalla verifica del danno, ma sorge in funzione di una perdita stimata precedentemente sulla base di appositi parametri, il cui verificarsi costituisce il fondamento di una presunzione di danno convenzionalmente accettata dalle parti del contratto.


1. Introduzione

Nell’attuale contesto di cambiamento climatico e di eventi meteorologici estremi sempre più intensi e frequenti, molti rischi sono diventati imprevedibili, rendendo difficile anche per le compagnie di assicurazione elaborare dei modelli attuariali accurati e strutturare prodotti che possano fornire un idonea copertura. Pertanto, il dibattito sull’utilizzo di contratti di assicurazione sempre più sofisticati per la mitigazione di tali rischi e per la tutela di beni e persone è diventato di estrema attualità.

La recente diffusione di un particolare tipo di polizze assicurative, denominate polizze parametriche (anche dette index-based), rappresenta la risposta alle esigenze del mercato, in quanto si tratta di un modello contrattuale innovativo che mira a sfruttare le numerose potenzialità offerte dalle nuove tecnologie.

Il presente articolo si propone di analizzare caratteristiche, funzioni, vantaggi e criticità di tale modello contrattuale.

2. Principali caratteristiche e vantaggi delle polizze parametriche

Le polizze parametriche si sono diffuse a partire dagli anni 90’ per far fronte alla necessità di contenere le conseguenze negative di eventi meteorologici sulle finanze di alcuni paesi in via di sviluppo particolarmente esposti a rischi atmosferici e catastrofici quali siccità, terremoti e tempeste, e spesso privi di sufficienti risorse per indennizzare in via generalizzata le collettività e le attività produttive colpite[1].

Le polizze assicurative parametriche si differenziano rispetto ai tradizionali contratti di assicurazione a copertura dei fenomeni atmosferici – quali l’assicurazione sui danni ai beni o l’assicurazione a tutela della responsabilità civile – nella misura in cui l’indennizzo assicurativo che l’assicuratore si impegna a corrispondere all’assicurato/beneficiario della polizza non è quantificato e liquidato in base alla verifica del danno effettivamente subito dall’assicurato, ma sulla base di diversi parametri.

Infatti, nella modalità assicurativa basata su un indice parametrico l’obbligazione di pagamento dell’indennizzo da parte dell’impresa assicurativa è correlata al verificarsi del discostamento – in aumento o in diminuzione – di un determinato valore da un dato indice di riferimento, il cui andamento è costantemente registrato e monitorato da un sistema di misurazione, tecnicamente denominato “oracolo” e gestito dall’assicuratore oppure (nella maggior parte dei casi) da un soggetto terzo. Grazie all’oracolo è possibile stabilire in tempo reale se l’evento predefinito e utilizzato per determinare l’insorgenza del sinistro (cd. trigger) sia stato superato o meno.

L’indice di riferimento è generalmente elaborato sulla base di medie storiche di dati scientifici forniti da specifiche stazioni o da rilevazioni satellitari.

In sostanza, le polizze parametriche differiscono dalle tradizionali polizze indennitarie per il fatto che il diritto al risarcimento sorge in capo al danneggiato non già in base alla perdita effettiva periziata sul campo, ma in funzione di una perdita stimata ex ante sulla base di appositi parametri, il cui verificarsi costituisce il fondamento di una presunzione di danno convenzionalmente accettata dalle parti del contratto.

Non essendo pertanto necessaria una procedura di valutazione del sinistro, nelle polizze parametriche la liquidazione dell’indennizzo avviene automaticamente – e quindi in tempi più celeri rispetto alle tempistiche di un sinistro coperto da una polizza tradizionale[2] – una volta raggiunta una soglia concordata preventivamente, sulla base di un parametro o di un insieme di parametri indipendenti correlati ai rischi coperti.

In tal modo viene eliminata la gran parte dei passaggi tipici dell’ordinaria procedura di gestione del sinistro assicurativo e successiva liquidazione del danno, dato che l’erogazione dell’indennizzo è correlata al raggiungimento del livello dell’indice predeterminato a monte e prescinde, quindi, dalla denuncia di sinistro da parte dell’assicurato e da successive verifiche, accertamenti e perizie del danno effettivamente subito, in modo tale che l’assicurato può sapere in anticipo a quanto ammonterà l’indennizzo al raggiungimento di ciascun valore indice, o quantomeno le relative modalità di calcolo.

Considerate le suddette caratteristiche, viene meno l’esigenza di coinvolgere periti, avvocati o altri consulenti tecnici. Pertanto, le polizze parametriche presentano dei vantaggi sia per l’assicuratore – in termini di riduzione dei costi amministrativi connessi alla gestione del sinistro – sia per il contraente/assicurato, in termini di maggiore accessibilità al costo dell’assicurazione e di risparmio sul premio, che è calcolato sulla base della probabilità statistica che l’evento assicurato si verifichi. Infatti, diversamente dalle polizze assicurative tradizionali, in cui il premio è calcolato in funzione delle caratteristiche del rischio assicurato, nelle assicurazioni parametriche il premio di polizza è calcolato meramente in funzione della probabilità del verificarsi di un determinato evento[3].

Inoltre, dato che la polizza parametrica utilizza come riferimento una serie di dati oggettivi misurati da soggetti terzi indipendenti, si riduce significativamente il rischio di controversie tra assicurato e assicuratore legate all’entità della copertura e dell’indennizzo, con i conseguenti apprezzabili effetti deflattivi del contenzioso, e di riduzione del rischio di richieste risarcitorie potenzialmente fraudolente.

Con riferimento alle applicazioni pratiche del modello negoziale, lo sviluppo di polizze parametriche nel nostro paese è legato principalmente al settore dei rischi agricoli (es. incidenza degli eventi atmosferici su un determinato raccolto) e ai rischi catastrofali. Tuttavia, considerata la sua flessibilità, questa tipologia contrattuale si attaglia a varie fattispecie che hanno visto un discreto sviluppo negli ultimi anni, quali a titolo esemplificativo:

  • il rischio di interruzione di attività produttive non solo dovuto a eventi catastrofici come alluvioni e terremoti, ma anche ad eventi di più ridotta portata ma comunque imprevedibili (es. cyber attack o pandemie) anche qualora il danno non sia direttamente derivante dalla perdita o danneggiamento di un bene;
  • la copertura del rischio sismico;
  • la copertura di rischi del comparto zootecnico, nell’ambio del quale sono stati assicurati oltre ai tradizionali capi di bestiame, anche le api o determinate specie ittiche, in relazione a diversi rischi tra cui le perdite di reddito imputabili a danni diretti causati da diffusione di malattie infettive (epizoozie).

Inoltre, oltre all’agricoltura, vi sono anche altri settori economici per i quali il risarcimento dei danni basati su un indice predefinito e riconosciuto dalle parti può rivelarsi favorevole per la copertura di rischi attualmente piuttosto onerosa per compagnie assicurative ed assicurati. Si pensi, ad esempio, al comparto salute, in cui comincia ad affacciarsi la possibilità di utilizzare polizze indicizzate, oppure alle coperture contro le cancellazioni o ritardi di voli aerei o di eventi quali concerti o spettacoli.

3. Le polizze parametriche previste nell’ordinamento europeo e nazionale per il settore agricolo

Nel quadro delle misure di gestione del rischio della Politica Agricola Comune 2014-2020, la possibilità di attivare polizze indicizzate era contemplata dall’art. 37 del Regolamento (UE) n. 1305/2013[4], che – fra gli interventi a sostegno del settore agricolo – aveva introdotto un contributo finanziario pubblico per il pagamento dei premi che gli agricoltori versano per assicurare il raccolto, gli animali e le piante a fronte del rischio di perdite economiche causate da avversità atmosferiche (come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccità prolungata, assimilabile a una calamità naturale) da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un’emergenza ambientale, prevedendo espressamente che per la misurazione della perdita registrata possono essere utilizzati indici biologici (quantità di biomassa persa) o meteorologici (compresi dati su precipitazioni e temperatura) definiti a livello locale, regionale o nazionale.

In Italia, le polizze indicizzate sono state introdotte per la prima volta nel sistema assicurativo agricolo nazionale dal Piano Assicurativo Agricolo 2017 di cui al Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 30 dicembre 2016, come integrato dal Decreto ministeriale 23 marzo 2017, annoverandole – unitamente alle polizze ricavo – tra le cosiddette “polizze sperimentali”, adottabili a copertura della mancata resa (quantitativa o quanti/qualitativa) delle produzioni vegetali ivi previste e ammesse alla contribuzione pubblica dello Stato (i.e. del Fondo di Solidarietà Nazionale istituito dal Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 102, come successivamente modificato) sui premi assicurativi pagati dagli imprenditori agricoli.

In particolare, le polizze indicizzate (o index-based) sono state definite comecontratti assicurativi che coprono la perdita di produzione assicurata per danno di quantità e qualità a seguito di un andamento climatico avverso, identificato tramite uno scostamento positivo o negativo rispetto a un indice biologico e/o meteorologico”, per le quali il relativo danno è riconosciuto sulla base dell’effettivo scostamento rispetto al valore del suddetto indice.

Più recentemente, il Decreto Legislativo n. 32 del 26 marzo 2018 ha modificato il summenzionato Decreto Legislativo 102/2004 introducendo all’articolo 2-bis di quest’ultimo la definizione di “polizze assicurative sperimentali” che – unitamente alle suddette polizze ricavo – comprendono espressamente le polizze parametriche, definite come polizze “a copertura della perdita di produzione assicurata per danni di quantità e qualità a seguito di un andamento climatico avverso, di eventi di portata catastrofica, determinati anche in base a indici biologici o meteorologici“.

Ad eccezione delle fonti sopra citate, non si rinvengono attualmente ulteriori disposizioni interne relative a questo particolare tipo di contratti assicurativi.

4. L’inquadramento giuridico del contratto di assicurazione parametrica e la problematica relativa alla presunta violazione del principio indennitario

Le caratteristiche delle polizze parametriche hanno alimentato il dibattito su una serie di interrogativi di carattere tecnico e giuridico legati alla compatibilità con le disposizioni del nostro ordinamento, che probabilmente ne hanno sinora limitato in parte la diffusione. In assenza di una fattispecie contrattuale tipizzata e di un assetto legislativo ben definito – se si eccettua la normativa in materia di polizze parametriche per il settore agricolo sopra menzionata – la conformità di tale contratto all’ordinamento italiano va valutata facendo riferimento ai principi generali del diritto ed in particolare alle disposizioni del Codice Civile in materia di contratti assicurativi.

La predeterminazione dell’indennizzo, che costituisce il tratto saliente dell’assicurazione parametrica, pone infatti delicate questioni di inquadramento giuridico del contratto, che in assenza di adeguati criteri discretivi rischia di assumere la natura di “scommessa”, ovvero di risultare confondibile con i prodotti di investimento[5]. Esistono infatti strumenti finanziari derivati connessi a eventi atmosferici avversi (ad es. grandine, neve, vento ecc.) che per le loro caratteristiche potrebbero in qualche modo ritenersi assimilati alle polizze assicurative parametriche, in quanto il contraente/investitore aspira in entrambi gli schemi negoziali ad ottenere il pagamento di una determinata somma di denaro sulla base dello scostamento di alcuni valori da un indice di riferimento predeterminato.

A tal proposito, occorre sottolineare che affinché un contratto assicurativo possa essere considerato tale ed in linea con i principi fissati dal nostro ordinamento, requisito essenziale è che sia innanzitutto rispettata la sussistenza dell’interesse assicurativo del contraente. Ai sensi dell’art. 1904 del Codice Civile, infatti, “il contratto di assicurazione contro i danni è nullo se, nel momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’assicurato al risarcimento del danno”. Si può pertanto ritenere che il requisito della sussistenza di un interesse all’assicurazione sia soddisfatto quando il contraente/assicurato stipuli una polizza non già intendendo ottenere un guadagno dalla stessa – come nel caso degli strumenti finanziari derivati – ma piuttosto con la finalità di evitare di subire il danno, essendo animato da un interesse contrario all’avvenimento del sinistro[6].

Un secondo aspetto riguarda l’applicazione del principio indennitario dell’assicurazione anche per le polizze parametriche. Ai sensi dell’art. 1908, primo comma del Codice Civile, infatti, “nell’accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro”. Dispone altresì l’art. 1910 del Codice Civile che “l’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno”. In altri termini, il contratto assicurativo deve avere uno scopo puramente risarcitorio del danno subito ed è chiaro che l’interesse del contraente/assicurato a che il sinistro non si verifichi cesserebbe di esistere qualora il verificarsi del sinistro potesse costituire un’occasione di arricchimento per l’assicurato, ben potendo il contratto in questione, in tale eventualità, assimilarsi allo schema del giuoco e della scommessa di cui all’art. 1933 del Codice Civile o ad uno strumento finanziario.

Si rileva come non vi sia una visione concorde di dottrina e giurisprudenza, essendosi sviluppati nel corso degli anni orientamenti contrastanti sul principio indennitario, sostenendone l’assoluta inderogabilità alcuni[7], non superabile neanche a favore dell’assicurato, oppure la legittima derogabilità convenzionale altri[8].

In un quadro giuridico così definito, nonostante la possibilità di procedere a stime preliminari del danno sia consentita dallo stesso Codice Civile all’art. 1908, secondo comma, il quale prevede che “il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti”, è evidente che le polizze parametriche, per le loro caratteristiche, siano maggiormente esposte alla critica di violare il principio indennitario. La predeterminazione del diritto all’indennizzo (e la sua quantificazione) in funzione del solo verificarsi dello scostamento da un determinato indice di riferimento comporta infatti la maggiore possibilità che vengano liquidati risarcimenti anche significativamente eccedenti rispetto al danno effettivamente subito dall’assicurato o, addirittura, di dar luogo a risarcimenti per danni inesistenti[9].

Ciononostante, proprio la circostanza che la cosiddetta “polizza stimata” sia stata contemplata dal legislatore al menzionato art. 1908, secondo comma, del Codice Civile consentirebbe di affermare che la polizza stimata rappresenti una deroga al principio indennitario, potendosi quindi erogare un indennizzo non già sulla base del valore delle cose assicurate al tempo del sinistro, bensì secondo la stima pattiziamente convenuta dalle parti[10] (si pensi, ad esempio, all’assicurazione delle opere d’arte, in cui la valutazione dell’opera e quindi del danno non è sempre facile).

Dalle criticità suesposte discende, in ogni caso, l’esigenza – nella fase di formulazione del prodotto assicurativo parametrico – di porre in essere una serie di azioni correttive mirate a minimizzare il rischio di violazione del principio indennitario.

In particolare:

  • la definizione dei valori-soglia legati all’indice di riferimento utilizzato per la quantificazione dell’indennizzo dovuto dovrebbe essere fondata su elementi statistici e scientifici che permettano di correlare in maniera sufficientemente adeguata l’evento dannoso con il presumibile danno economico patito dall’assicurato. È da rilevarsi, infatti, come quanto più sia circoscritta l’area territoriale di osservazione dell’evento causale oggetto di assicurazione (ad esempio, quantità di pioggia espressa in millimetri), tanto più elevato potrà considerarsi il grado di precisione nella misurazione del danno. Allo stesso modo, quanto più intenso sarà il valore soglia prescelto per l’indice di riferimento (ad esempio, durata del periodo di siccità necessario per far scattare il diritto all’indennizzo) tanto maggiore sarà la probabilità di un’elevata correlazione tra evento causale e danno conseguente; inoltre
  • occorre prevedere l’intervento di un soggetto terzo, indipendente e dotato di adeguata e comprovata professionalità, incaricato della rilevazione dei parametri di riferimento (ad esempio stazioni meteorologiche, istituti di geofisica e vulcanologia) o, in alternativa, l’utilizzo di appositi strumenti tecnologici non suscettibili di manipolazione e idonei alla raccolta continuativa e affidabile dei dati rilevanti e alla loro elaborazione. E’ evidente come l’affidamento del compito di monitoraggio e misurazione dei parametri di riferimento ad un soggetto terzo indipendente o ad appositi dispositivi elettronici sia un requisito indispensabile per garantire la trasparenza nel funzionamento del sistema assicurativo parametrico.

5. Conclusioni

Grazie alle potenzialità e agli evidenti benefici dello schema negoziale descritto (quali l’ottimizzazione dei costi di gestione e la celerità e trasparenza nella fase di verifica del sinistro e liquidazione dell’indennizzo), il modello di assicurazione parametrica gode di una sempre maggiore considerazione sul mercato. Ciò è testimoniato dalle numerose sperimentazioni in corso su prodotti assicurativi basati sulla tecnologia blockchain[11], segnatamente per lo sviluppo di categorie di polizze innovative distribuite a clienti appartenenti a specifici mercati di riferimento, come richiesto dalla nuova disciplina in materia di product governance.

La polizza parametrica, disegnata sulla base di criteri prefissati convenzionalmente dalle parti, è infatti finalizzata, tramite regole di indennizzo stabilite a priori, a garantire la liquidazione di un importo quanto più vicino possibile alle perdite realmente subite a causa dell’evento assicurato, con un notevole alleggerimento della fase esecutiva del contratto. Si tratta, evidentemente, di un valido strumento idoneo a rendere l’operazione assicurativa conveniente e accessibile.

Ciò che potrebbe rappresentare un ostacolo alla potenziale espansione del comparto parametrico in ambito assicurativo è la mancanza di una adeguata regolamentazione, essendo la disciplina generale vigente, per certi aspetti non adattabile o lacunosa.

Pur potendosi affermare che una polizza assicurativa di tipo parametrico risponde ad interessi meritevoli di tutela ed è strutturabile nell’ordinamento italiano, si auspica un’integrazione della disciplina applicabile a tali figure contrattuali anche al fine, ad esempio, di adattare le attuali disposizioni regolamentari in materia di trasparenza assicurativa alle caratteristiche di tali contratti, meglio precisando la documentazione contrattuale e precontrattuale che deve accompagnare l’offerta e la sottoscrizione di questo particolare tipo di prodotto assicurativo, considerato che il contraente/assicurato dovrebbe essere adeguatamente informato circa l’utilizzo e le modalità di funzionamento dei valori e degli indici di riferimento alla base della polizza sottoscritta. La regolamentazione dovrebbe altresì consentire alle imprese di adottare idonei presidi in termini di realizzazione e governo di tali prodotti, al fine di scongiurare o quantomeno limitare i rischi di responsabilità professionale dovuta ad errori nella progettazione degli indici di riferimento e degli algoritmi per la valutazione dei valori ad essi collegati.

 

[1] R. Santagata, Polizze assicurative parametriche (o index-based) e principio indennitario, in Rivista di Diritto Civile, n. 1, 1 gennaio 2022, p. 135 (versione online scaricata da banca dati One LEGALE); M. Hazan, S. Semolini, Le polizze parametriche nella prospettiva indennitaria, 3 maggio 2022, articolo pubblicato su Insurance Trade, https://www.insurancetrade.it/insurance/contenuti/osservatori/12448/le-polizze-parametriche-nella-prospettiva-indennitaria; D. Bussola, Le polizze parametriche sono prodotti assicurativi che rivoluzioneranno il comparto assicurativo soprattutto nel ramo danni?, 15 ottobre 2021, articolo pubblicato su assinews.it, https://www.assinews.it/10/2021/polizze-parametriche/660090281/.

[2] Tra le molteplici fonti analitiche si segnala EIOPA, The insurability of business interruption risk in light of pandemics, 2021, p. 8 “Parametric claim triggers allow in principle for a quicker distribution of funds and may be more suitable for immediate pandemic relief”.

[3] Insurtech: Le polizze parametriche: cosa sono e perché sono così importanti, 10 gennaio 2022, articolo pubblicato su IntermediariAssicurativi.it, https://intermediariassicurativi.it/iass-distribuzione-assicurativa/iass-news/iass-insurtech/insurtech-cosa-sono-le-polizze-parametriche.html

[4] Il Regolamento UE 1305/2013 è stato abrogato a decorrere dal 1/1/2023 dal Regolamento (UE) 2021/2115, che articola i piani strategici della Nuova Politica Agricola Comune 2023-2027. Tuttavia, le disposizioni del Regolamento (UE) 1305/2013 continueranno ad applicarsi all’attuazione dei programmi di sviluppo rurale fino al 31 dicembre 2025. Nel nuovo Regolamento non si richiamano espressamente le assicurazioni parametriche o indicizzate, come si evince dall’art. 47, comma 2: “Per quanto riguarda l’obiettivo di cui all’articolo 46, lettera j), nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri scelgono uno o più dei seguenti tipi di intervento nei settori di cui all’articolo 42, lettere a), d), e) e f): […] i) assicurazione del raccolto e della produzione, che contribuisce a tutelare i redditi dei produttori quando si generano perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi garantendo che i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione dei rischi;”. D’altra parte, si potrebbe intendere quale riferimento alle assicurazioni parametriche l’ultimo periodo del considerando n. 82, nel quale si prevede che : “Gli Stati membri dovrebbero potersi avvalere di semplificazioni procedurali, quali il ricorso a indici per calcolare la produzione e il reddito dell’agricoltore, garantendo nel contempo un’adeguata reattività degli strumenti ai risultati individuali degli agricoltori ed evitando una sovracompensazione delle perdite.”

[5] Tra le principali criticità dell’assicurazione parametrica, è nota anche a livello istituzionale: v. ISMEA, op. cit., p. 139.

[6] R. Santagata, op. cit., p. 140: “Di tal ché, nell’assicurazione parametrica, il diritto dell’assicurato all’indennità resta comunque fondato sull’imprescindibile correlazione tra evento dedotto nella polizza e danno effettivamente patito dal contraente […] Onde, la variazione del valore assegnato alle conseguenze dell’evento (ad es., pioggia caduta oltre una certa misura in un dato numero consecutivo di giorni) dall’indice prefissato può esclusivamente valere ad agevolare la quantificazione del risarcimento […] Ciò implica, all’evidenza, la scelta di modalità di determinazione dell’indice e di rilevazione della portata dell’evento dannoso oggetto di copertura inidonee a sovvertire il comune interesse delle parti al non verificarsi di quest’ultimo: interesse che chiaramente cesserebbe qualora il sinistro potesse rappresentare un’occasione di lucro per l’assicurato”. Per una dissertazione sulle specificità dei weather derivatives rispetto all’assicurazione si veda G. Belli, Le operazioni su weather derivatives tra finalità di copertura e speculazione, in Contratto e impresa, nn. 4-5, 2012.

[7] A. Fiorentino, L’assicurazione contro i danni, Napoli, 1949, p. 96; G. Fanelli, Le assicurazioni, Milano, Giuffrè, 1973, pp. 182 e ss.; A. La Torre. Riflessioni sulla “polizza stimata”, in Assicurazioni, 1975, I, pp. 380 e ss., che sostengono la contestabilità della stima (c.d. tesi processuale).

[8] Cass. civ. 5.4.1955 n. 978; Cass. civ. 24.5.1969 n. 1836. In dottrina: L. Buttaro, L’assicurazione contro i danni, in Enciclopedia del diritto, III, Milano, 1958, p. 514 e più recentemente A. Donati, G. Volpe Putzolu, Manuale di diritto delle assicurazioni, X ediz., Giuffrè, 2012, pp. 167 e ss. che sostengono l’inattaccabilità della stima.

[9] Di opinione diversa sul punto R. Santagata, op. cit., p. 142: “L’inderogabile funzione indennitaria dell’assicurazione contro i danni […] comporta soprattutto che gli assicurati restano astretti dall’onere di provare il fatto dannoso personalmente sofferto; le compagnie assicurative, dal loro canto, sono impossibilitate ad eseguire automatiche liquidazioni di indennizzi al verificarsi di eventi solo astrattamente pregiudizievoli. […] è solo previa dimostrazione di un danno in concreto patito dall’assicurato che tale polizza può offrire il vantaggio di una celere liquidazione forfettaria dell’indennizzo…”.

[10] Si è ritenuto di poter includere la polizza parametrica nella fattispecie della polizza stimata nella misura in cui gli indici di riferimento permettano di determinare per relationem il valore assicurabile a seguito dell’evento trigger. Sempre sul piano analitico si è anche evidenziato che l’individuazione dell’indice va inquadrata nella fattispecie della “perizia contrattuale preventiva” cioè un “accertamento meramente tecnico, deputato a definire un elemento essenziale del rapporto negoziale” che si inserisce nella fase genetica dell’accordo (R. Santagata, op. cit., p. 152).

[11] Polizze parametriche, ecco l’innovativa sperimentazione su blockchain, 19 giugno 2019, articolo pubblicato su Insurance Up, https://www.insuranceup.it/it/business/polizze-parametriche-ecco-linnovativa-sperimentazione-su-blockchain/,

Leggi gli ultimi contenuti dello stesso autore
Approfondimenti
Assicurazioni

Polizze parametriche e problematiche giuridiche connesse

6 Giugno 2023

Silvia Lolli, Counsel, Hogan Lovells

Davide Valloni, Associate, Hogan Lovells

Federico Bastoni, Trainee, Hogan Lovells

Il presente contributo analizzare caratteristiche, funzioni, vantaggi e criticità delle c.d. polizze parametriche, che si definiscono come quelle polizze che si caratterizzano per il fatto che il diritto all’indennizzo assicurativo non dipende dalla verifica del danno, ma sorge in funzione
Approfondimenti
Assicurazioni

L’accesso agli atti sui contratti di assicurazione a tutela della responsabilità civile

30 Marzo 2022

Silvia Lolli, Counsel, Hogan Lovells Studio Legale

Giulia Mariuz, Senior Associate, Hogan Lovells Studio Legale

La richiesta di accesso ad atti e documenti detenuti dalle imprese di assicurazione è un fenomeno frequente nell’ambito della gestione dei sinistri derivanti da rapporti contrattuali assicurativi.
Di cosa si parla in questo articolo
Vuoi leggere la versione PDF?
Vuoi leggere altri contenuti degli autori?

WEBINAR / 14 maggio
La POG nelle nuove aspettative di vigilanza IVASS

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 24/04


WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 07/05

Iscriviti alla nostra Newsletter