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Giurisprudenza

Polizze di tipo key man e deducibilità dei costi dal reddito d’impresa

25 Settembre 2024

Cassazione Civile, Sez. V, 06 settembre 2024, n. 24022 – Pres. Bruschetta, Rel. Hmeljak

Di cosa si parla in questo articolo

La Sezione Quinta della Corte di Cassazione, con sentenza n. 24022 del 06 settembre 2024, si è pronunciata nuovamente sulla deducibilità, ai fini del calcolo del reddito dell’impresa, del costo delle polizze di tipo “key man”.

Si ricorda che la polizza key man è generalmente contratta dalla società per tutelarsi in caso di premorienza di un elemento di spicco della direzione aziendale, che può coincidere con l’imprenditore o un top manager; il beneficiario può essere quindi la società oppure l’assicurato o i suoi eredi.

Nel caso di specie, una società per azioni aveva stipulato due polizze assicurative per il presidente del consiglio di amministrazione, con beneficiari i familiari o gli eredi di quest’ultimo.

La deducibilità, in questi casi, tuttavia, non può essere ammessa, poiché il beneficiario non è la società: la Cassazione ha rilevato infatti la mancanza di inerenza del costo, poiché nel corso del giudizio di merito era emerso che la relativa spesa non solo non presentava nessuna potenzialità in ordine alla produzione di utili, ma non appariva neppure collegabile all’impresa.

La Cassazione ha quindi enunciato il seguente principio di diritto:

non sono deducibili, ai sensi dell’articolo 75 TUIR, i costi relativi all’assicurazione sulla vita dell’amministratore della società, pur se inerenti alla gestione dell’impresa, non essendo gli stessi diretti alla produzione del reddito e non trattandosi di spese poste a vantaggio dei lavoratori, come avviene, invece, per i costi per l’assicurazione prevista da norma cogente, poiché, all’eventuale verificarsi dell’evento assicurato, il risarcimento resterà di esclusiva spettanza della società”.

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