Con decisione n. 2670 del 23 marzo 2026 (Pres. P. Sirena, Rel. C.D.F. Mastrorosa), il Collegio di Roma dell’Arbitro Bancario Finanziario si è pronunciato sugli obblighi di comportamento gravanti in capo alla banca nell’ambito della distribuzione di una polizza connessa ad un finanziamento, affermando che la violazione dei doveri informativi precontrattuali non conduce alla nullità del contratto assicurativo, potendo al più rilevare sul piano della responsabilità risarcitoria, purché il cliente fornisca adeguata prova del danno subito.
Nel caso di specie, il ricorrente, stipulando un contratto di mutuo ipotecario, si obbligava a sottoscrivere una polizza “scoppio-incendio”. In tale contesto, secondo quanto dedotto nel ricorso, la banca proponeva, in assenza di un’adeguata informativa, una polizza più onerosa di quella richiesta, in quanto comprensiva di coperture opzionali non necessarie ai fini del finanziamento. Pertanto, il cliente adiva l’Arbitro chiedendo l’accertamento della violazione dei doveri di informazione precontrattuale e del principio di adeguatezza vigenti in materia di intermediazione assicurativa connessa all’offerta di prodotti finanziari. Per l’effetto, chiedeva altresì la restituzione dei premi versati in eccesso, al netto della quota annuale effettivamente dovuta per la garanzia obbligatoria prevista dal contratto di finanziamento, assumendo che, ove fosse stato adeguatamente informato, avrebbe aderito alla sola opzione base, meno onerosa. In sede di repliche, inoltre, il ricorrente chiedeva di dichiarare l’invalidità del contratto assicurativo, in quanto perfezionato in assenza di consenso informato.
Il Collegio, in via preliminare, ha riconosciuto la propria competenza per materia, rilevando che rientrano nell’ambito della cognizione dell’Arbitro le controversie concernenti la fase genetica del rapporto assicurativo collegato al contratto di finanziamento, restando invece escluse le questioni aventi ad oggetto la validità, l’interpretazione o l’esecuzione di polizze assicurative, ancorché funzionalmente collegate ai contratti di finanziamento.
Nel merito, l’Arbitro ha evidenziato come l’intermediario, nella sua attività distributiva, sia tenuto non solo ad acquisire informazioni sulle esigenze assicurative del cliente, ma anche ad illustrare in modo chiaro e comprensibile le caratteristiche del prodotto proposto (non bastando, a tal fine, la mera sottoposizione di un modulo prestampato da sottoscrivere), al fine di consentire la prestazione di un consenso consapevole.
Con riguardo alla domanda invalidatoria formulata in sede di repliche, il Collegio ha precisato che, in relazione alla possibilità di introdurre nuove questioni nel corso del procedimento davanti all’ABF, come tali non dedotte nel ricorso, deve considerarsi inammissibile la formulazione di una c.d. mutatio libelli, essendo tutt’al più permesso al ricorrente di svolgere una semplice puntualizzazione delle domande già proposte (c.d. emendatio libelli).
Ad ogni buon conto, l’Arbitro ha sottolineato che la normativa vigente (artt. 183, comma 2, e 185, comma 1, del Codice delle Assicurazioni Private; art. 58, comma 2, del Regolamento Ivass n. 40/2018) non prevede la nullità del contratto assicurativo in caso di violazione degli obblighi informativi precontrattuali.
Pertanto, al cliente spetta unicamente il risarcimento dei danni eventualmente subiti. In particolare, nel caso di responsabilità precontrattuale da contratto valido ed efficace, ma svantaggioso, il danno risarcibile è da individuarsi nel c.d. “interesse positivo virtuale”, identificandosi quest’ultimo nello scarto di convenienza tra il contratto effettivamente concluso e quello (solo virtuale) che sarebbe stato perfezionato in assenza del comportamento scorretto di controparte.
Tuttavia, nel caso di specie, considerata la facoltà di acquisire sin da subito una soluzione assicurativa alternativa, il ricorrente non ha versato in atti una documentazione idonea a dimostrare la reperibilità sul mercato di polizze più vantaggiose all’epoca della stipula del contratto di finanziamento. Sicché, in difetto della prova del danno asseritamente subito, il Collegio ha rigettato il ricorso.

